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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01887/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Ufficio aveva notificato a una componente del consiglio direttivo di un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, con cui recuperava IRES, IRAP, IVA, maggiori ritenute e sanzioni, dopo aver disconosciuto il regime agevolato ex L. n. 289/2002, richiamante la L. n. 398/1991, applicato all’ente. La contribuente aveva impugnato l’atto, ma il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso. In appello, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione, ritenendo che l’Agenzia non avesse provato i presupposti della responsabilità solidale ex art. 38 c.c. dei soci/fondatori e membri del consiglio direttivo. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell’esigere dall’Ufficio la prova della sussistenza della responsabilità solidale, anziché valorizzare il ruolo gestorio/formale dei componenti dell’organo direttivo e gli elementi indiziari risultanti dal processo verbale di constatazione; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, cioè la piena partecipazione dei membri del consiglio alle decisioni e alla gestione dell’ente risultante dal PVC.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha affermato che, nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. si estende, per tributi e sanzioni, a chi abbia svolto compiti di amministrazione e di direzione della gestione complessiva dell’ente nel periodo considerato; inoltre ha osservato che il giudice di merito aveva sostanzialmente invertito l’onere della prova, omettendo di valutare gli elementi indiziari contenuti nel PVC, che dovevano essere apprezzati come elementi di prova secondo i criteri sulla forza probatoria del verbale di constatazione. La decisione finale è stata quindi di cassazione con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    Per le associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte in nome dell’ente si applica a chi, per il ruolo rivestito, abbia svolto funzioni di amministrazione e direzione della gestione complessiva nel periodo considerato; il riferimento all’effettiva ingerenza circoscrive la responsabilità alle obbligazioni sorte durante la relativa investitura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso; il motivo è stato però assorbito dall’accoglimento del primo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata avviata alla trattazione camerale secondo il rito camerale speciale.

  • art. 2700 c.c.

    Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza, o conosciuti senza margini di apprezzamento, nonché per la provenienza dell’atto e le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289

    È richiamata come base del regime impositivo agevolato disconosciuto dall’Ufficio per l’anno d’imposta oggetto di accertamento.

  • L. 16 dicembre 1991, n. 398

    È la legge richiamata quale disciplina agevolativa applicata alle associazioni sportive dilettantistiche e disconosciuta dall’Ufficio.

Massime di principio

  • Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità ex art. 38 c.c. per obbligazioni assunte in nome dell’ente ricade su chi abbia concretamente svolto funzioni gestorie o di amministrazione, in forza del ruolo rivestito, con responsabilità limitata alle obbligazioni sorte nel periodo di investitura.
  • In materia tributaria, il giudice non può escludere la responsabilità dei soggetti che hanno agito per l’associazione invertendo l’onere della prova a carico dell’Ufficio, quando dagli atti emergano elementi indiziari sulla partecipazione alla gestione: tali elementi devono essere esaminati e valutati insieme alle altre risultanze.
  • Il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio modulato in base alla natura dei fatti attestati: fede privilegiata per i fatti compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, fede sino a prova contraria per le dichiarazioni riferite e valore comunque indiziario/probatorio per le altre circostanze descritte.
  • L’omessa valutazione degli elementi probatori desumibili dal PVC e la falsa ripartizione dell’onere probatorio integrano violazione di legge censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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