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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30765/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006, emessi nei confronti di una società che svolgeva attività di costruzione di edifici e dei suoi soci, con recupero di maggiori ricavi ai fini IVA e delle imposte dirette, poi imputati per trasparenza ai soci pro quota. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello dei contribuenti, rideterminando in Euro 170.000 i maggiori ricavi accertati. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973, 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., contestando la legittimità dell'accertamento e la valutazione delle prove, oltre a profili nuovi sull'onere di urbanizzazione e sulla rilevanza dell'antieconomicità ai fini IVA; con il secondo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo in tema di inapplicabilità del valore normale nelle cessioni immobiliari assoggettate a IVA e violazione dell'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo celasse una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che contenesse anche questioni nuove non dimostrate come già devolute al giudice d'appello. Quanto al secondo motivo, ha rilevato una inammissibile sovrapposizione tra vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; inoltre ha affermato che la CTR aveva comunque esaminato i fatti decisivi e che l'accertamento si fondava su un quadro indiziario plurimo e concordante, non sul solo scostamento dai valori OMI. La sentenza è stata confermata e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    imputato per trasparenza in capo ai soci pro quota

    richiamato per indicare l'imputazione ai soci del reddito accertato in capo alla società di persone

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    consente la determinazione induttiva del reddito sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; lo scostamento dal valore dichiarato può essere sorretto da ulteriori riscontri probatori

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato insieme all'art. 39 d.P.R. 600/1973 come base normativa dell'accertamento induttivo anche in materia IVA

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata violazione, essendo l'accertamento sorretto da un quadro probatorio adeguato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come paradigma del motivo per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato esaminato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ne esclude la violazione e osserva l'inammissibilità della commistione con il vizio motivazionale

  • art. 24, comma 5, L. n. 88 del 2009

    viene richiamato per la reintroduzione retroattiva della presunzione semplice in materia di accertamento del valore delle cessioni immobiliari

  • art. 35 d.l. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006

    richiamato per la soppressione della presunzione legale relativa di corrispondenza tra prezzo di compravendita e valore normale

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Le questioni non ritualmente devolute al giudice d'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • È inammissibile la commistione nello stesso motivo di censure eterogenee riferite a diversi paradigmi dell'art. 360 c.p.c., quando si sovrappongano vizio di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • In materia di accertamento induttivo del reddito e dell'IVA, lo scostamento tra i prezzi dichiarati negli atti di cessione immobiliare e i valori di riferimento non basta da solo se non assistito da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, ma l'accertamento può essere fondato anche su un solo elemento probatorio purché adeguatamente qualificato.
  • Non è violato l'art. 2697 c.c. quando l'accertamento tributario è sorretto da un compendio indiziario plurimo, coerente e idoneo a giustificare la ricostruzione induttiva dei ricavi.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, anche se non siano state esaminate tutte le singole risultanze probatorie.
  • Nel contenzioso sulle cessioni immobiliari, il giudice può valorizzare, ai fini dell'accertamento, non solo i valori OMI ma anche ulteriori riscontri come la divergenza tra prezzo dichiarato e importo del mutuo erogato, nonché la disomogeneità dei prezzi degli immobili ceduti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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