Cassazione Civile, Ordinanza n. 30731/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto professionale forense relativo all'assistenza in una fase esecutiva per il recupero di un credito. La professionista aveva ottenuto in monitorio un decreto ingiuntivo per compensi, poi parzialmente revocato dalla Corte d'appello, che ha ritenuto alcune scelte difensive inutilmente dispendiose e sintomatiche di negligenza, riducendo il compenso. La stessa Corte aveva però escluso la legittimazione attiva del cliente rispetto alla domanda di risarcimento da lui proposta in via riconvenzionale. Nel ricorso principale la professionista ha dedotto: violazione degli artt. 1176, comma 2, 2224 e 2236 c.c. per avere la Corte qualificato come negligenti le sue scelte difensive pur avendo il cliente sostanzialmente recuperato il credito; violazione degli artt. 543 e 545 c.p.c. e 555 e 598 c.p.c. per l'erronea valutazione delle procedure esecutive scelte; omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il cliente aveva recuperato il 95,88% del capitale e che l'azione revocatoria non era pertinente; violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per asserita pronuncia oltre i limiti della domanda, poiché il credito professionale non sarebbe stato contestato ma solo posto in compensazione con un controcredito che la Corte ha poi negato per difetto di legittimazione. Con il ricorso incidentale il cliente ha censurato la declaratoria di difetto di legittimazione attiva sulla domanda risarcitoria, sostenendo di essere lui il soggetto parte del rapporto professionale e il reale danneggiato dalle scelte consigliate dall'avvocata, anche se l'acquisto del diritto in sede esecutiva era stato materialmente compiuto dal figlio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che le doglianze della professionista mirassero in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del merito, mascherate come violazioni di legge; ha inoltre ritenuto non assolto l'onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c., nonché insufficiente la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. sul presunto omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale, osservando che la domanda risarcitoria del cliente era fondata sul rapporto professionale intercorso con l'avvocata e sulla dedotta violazione dei doveri professionali nella consulenza resa; pertanto il cliente era parte del rapporto e quindi legittimato ad agire, mentre la questione andava eventualmente risolta nel merito quanto a fondatezza della pretesa. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per la responsabilità professionale dell'avvocato si applica la diligenza professionale media esigibile, commisurata alla natura dell'attività svolta.
Richiamato nel ricorso principale in relazione al parametro di diligenza e all'adempimento dell'opera professionale.
Richiamato nel ricorso principale come norma invocata per limitare la responsabilità del professionista nei casi di particolare difficoltà.
Richiamato nel ricorso principale in relazione alla scelta del pignoramento presso terzi.
Richiamato nel ricorso principale in relazione al pignoramento presso terzi e ai limiti di pignorabilità.
Richiamato nel ricorso principale in relazione all'espropriazione immobiliare.
Richiamato nel ricorso principale in relazione alla procedura esecutiva immobiliare.
Il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente fatti, documenti e sede processuale di produzione; l'omissione impedisce il controllo di legittimità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La documentazione richiamata deve essere allegata al ricorso a pena di improcedibilità, secondo i principi consolidati richiamati dalla Corte.
Richiamato nel motivo principale per dedurre la violazione del principio dispositivo e il superamento dei limiti della domanda.
Richiamato nel motivo principale per denunciare ultra o extra petizione.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di tutela giurisdizionale dei diritti.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di legittimazione ad agire.
Richiamato nel ricorso incidentale quale norma sull'inadempimento del rapporto contrattuale professionale.
art. 23 codice deontologico forense
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro del dovere professionale dell'avvocato.
art. 3, comma 3, L. n. 247/2012
Richiamato nel ricorso incidentale quale disposizione sullo status e sull'esercizio della professione forense.
Massime di principio
- La responsabilità dell'avvocato è responsabilità professionale da diligenza e non da risultato: il cliente deve allegare e provare la violazione del parametro di diligenza professionale media e il nesso tra omissione/errore e danno, secondo una valutazione probabilistica riservata al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove in una formale denuncia di violazione di legge: se si contesta la lettura del materiale probatorio, il motivo è inammissibile quando mira in sostanza a un nuovo esame del merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare che il giudice non abbia valorizzato tutti gli elementi istruttori.
- Chi ricorre per cassazione deve adempiere rigorosamente agli oneri di specifica indicazione e produzione dei documenti e degli atti processuali rilevanti; la mancata indicazione della sede processuale e il mancato deposito impediscono il controllo di legittimità.
- Nel rapporto professionale, la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno spetta alla parte del rapporto contrattuale che deduce l'inadempimento del professionista, anche se l'attività consigliata o l'operazione concreta abbia coinvolto materialmente un terzo; la questione della titolarità della pretesa va distinta dall'accertamento del suo fondamento nel merito.
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