Cassazione Civile, Ordinanza n. 30729/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di risarcimento proposta dalla titolare di una ditta individuale contro il proprio commercialista, ritenuto responsabile per negligente esecuzione dell’incarico professionale. In particolare, gli si imputava di aver erroneamente inquadrato il personale dipendente sotto il CCNL metalmeccanici anziché quello dell’edilizia, con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell’INPS. Il convenuto chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice per la manleva; la compagnia sosteneva, tra l’altro, una corresponsabilità della danneggiata per non aver tempestivamente opposto la cartella INPS. La danneggiata chiamava a sua volta in causa due avvocati che l’avevano assistita nel giudizio di opposizione alla cartella, e questi ultimi chiamavano la propria assicurazione. In appello, la compagnia assicuratrice del commercialista impugnava la decisione di primo grado; la Corte d’appello riformava in parte la regolazione delle spese e confermava, in sostanza, l’impianto delle responsabilità e l’inscindibilità delle cause. In cassazione la ricorrente deduceva cinque motivi: 1) omesso esame dell’acquiescenza della compagnia assicuratrice alla sentenza di primo grado per avere pagato una somma in esecuzione di un accordo, con conseguente inammissibilità dell’appello; 2) omesso esame e violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello deciso su un rapporto processuale tra ricorrente e compagnia assicuratrice che, secondo la ricorrente, non sarebbe esistito; 3) tardività e inammissibilità dell’appello incidentale del commercialista, anche per asserito difetto di valida procura; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per la condanna alle spese in favore di due avvocati, malgrado la mancata espressa domanda, e per l’asserita ingiustificatezza dell’addebito alla ricorrente per la loro chiamata in causa; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte qualificato come chiamata in garanzia/manleva quella che, secondo la ricorrente, era una mera denunzia della lite, con conseguente scindibilità delle cause e impossibilità per l’appello della compagnia di travolgere le statuizioni relative ad altri rapporti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva indicato e trascritto i documenti e gli atti processuali rilevanti per dimostrare l’asserita acquiescenza. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente qualificato le cause come inscindibili: la chiamata del terzo garante improprio e la contestazione, da parte del terzo, anche della domanda principale comportano l’applicazione dell’art. 331 c.p.c.; l’appello principale della compagnia aveva devoluto l’intera materia controversa. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che la procura del commercialista era valida e che l’appello incidentale tardivo era ammissibile, perché l’impugnazione principale della compagnia aveva impedito il passaggio in giudicato e reso possibile l’impugnazione incidentale delle altre parti. Ha respinto o dichiarato comunque inammissibile il quarto motivo, osservando che la condanna alle spese può essere pronunciata anche senza specifica domanda della parte vittoriosa e che la censura sulla responsabilità della ricorrente per la chiamata in causa dei due avvocati era carente di specifica allegazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. Ha respinto il quinto motivo, ribadendo che, anche a prescindere dall’esatta formula della chiamata del terzo, la compagnia assicuratrice era legittimata a impugnare la statuizione sulla responsabilità del proprio assicurato e sulle spese, e ciò rendeva pienamente ammissibile l’appello incidentale e la revisione delle statuizioni connesse. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo specifico e coerente con il vizio denunciato; la Corte verifica l’ammissibilità anche alla luce della corretta deduzione del vizio di motivazione e di nullità processuale.
Il ricorso per cassazione deve contenere specifica e completa allegazione degli atti e dei documenti rilevanti; il difetto di tale onere preclude il controllo di legittimità.
La mancata produzione degli atti e documenti necessari impedisce l’esame del motivo in cassazione.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice statuisce su questioni devolute o consequenziali alla domanda e al regime delle cause inscindibili.
La procura su foglio separato materialmente unito all’atto introduttivo è idonea a conferire valida rappresentanza processuale.
La condanna alle spese di lite consegue alla soccombenza senza necessità di una espressa richiesta della parte vittoriosa.
In presenza di cause inscindibili l’impugnazione principale devolve l’intera materia del contendere e impone il coinvolgimento di tutte le parti interessate; l’omessa integrazione del contraddittorio rileva ai fini dell’ammissibilità dell’appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce un vizio di omessa considerazione di fatti decisivi o una violazione di legge fondata su circostanze di fatto non controverse deve indicare in modo puntuale, e trascrivere o localizzare, gli atti e i documenti rilevanti: in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Quando in primo grado siano state introdotte domande tra loro inscindibili, l’impugnazione principale proposta da una parte che abbia interesse a rimuovere la decisione su un rapporto pregiudicante o dipendente può devolvere l’intera materia del contendere, legittimando anche gli altri soggetti a proporre appello incidentale tardivo.
- La qualificazione della chiamata del terzo come garanzia impropria o come mera denunzia della lite non esclude, se il terzo contesta anche il rapporto principale, l’operatività del regime delle cause inscindibili e dell’art. 331 c.p.c.
- La condanna alle spese di lite è una conseguenza legale della soccombenza e non richiede una domanda espressa della parte vittoriosa.
- La validità della procura alle liti non è esclusa dal fatto che sia rilasciata su foglio separato unito materialmente all’atto, purché risulti il collegamento con l’atto processuale sottoscritto.
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