Cassazione Civile, Ordinanza n. 30721/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia origina da un incendio sviluppatosi in un capannone industriale nel quale una cooperativa custodiva, per conto di terzi, beni mobili di una persona che li aveva affidati in occasione di un trasloco. L’immobile era stato in precedenza locato ad altra società, poi rimasta nel possesso dopo la scadenza della locazione; successivamente era intervenuto un contratto di gestione dell’immobile con una società esterna, poi la vendita dell’immobile a una società di cartolarizzazione. La danneggiata chiese il risarcimento alla cooperativa depositaria dei beni; seguirono chiamate in causa a catena della cooperativa che deteneva il capannone, della società incaricata della gestione dell’immobile, di un soggetto indicato come esecutore di lavori sul tetto e dei relativi assicuratori. In appello la società gestrice dell’immobile e la cooperativa chiamata in causa hanno impugnato la decisione di primo grado che aveva distribuito la responsabilità e disposto manleve. Il ricorso principale sosteneva: che la società gestrice non fosse custode dell’immobile; che la Corte d’appello avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato attribuendole responsabilità anche su basi diverse dall’art. 2051 c.c.; che fosse erroneo imputarle ulteriori profili di colpa, essendo l’incendio ascrivibile solo all’autonomia dell’appaltatore o del suo dipendente. Il ricorso incidentale della cooperativa lamentava, da un lato, che le fosse stata addossata una responsabilità inesigibile come affittuaria d’azienda e, dall’altro, che la Corte d’appello avesse valorizzato dati tecnici desunti da un accertamento tecnico preventivo cui essa non aveva partecipato; inoltre deduceva ultrapetizione per avere la Corte escluso una domanda di manleva nei confronti della società gestrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha preliminarmente dichiarato nulla la procura conferita dalla società ricorrente principale al nuovo difensore, perché rilasciata con atto autenticato dal medesimo difensore in un giudizio iniziato prima dell’entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 69 del 2009; tuttavia ha deciso comunque i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché la qualificazione della società come custode dell’immobile era un accertamento di fatto fondato sull’interpretazione del contratto e non adeguatamente censurato; inammissibile anche il secondo, perché la qualificazione soggettiva di custode aveva formato giudicato e rendeva irrilevante l’ulteriore richiamo ad altre forme di responsabilità; il terzo è stato considerato assorbito e, comunque, infondato, poiché la vigilanza e le misure antincendio restano a carico del custode salvo totale trasferimento del potere di fatto all’appaltatore. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: la responsabilità della cooperativa era stata affermata quale custode per i danni causati dagli accessori e dalle parti dell’immobile nella sua disponibilità, senza imporle l’obbligo di modificare l’immobile; inoltre non risultava alcuna domanda di manleva nei confronti della società gestrice, e la chiamata del terzo non vale di per sé come domanda riconvenzionale di manleva. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte delle ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
Per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009 la procura speciale non può essere validamente autenticata dal difensore su atto diverso dal ricorso o controricorso; occorre atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle forme ordinarie.
La rinuncia al mandato del precedente difensore resta priva di effetto se la nuova procura è nulla e non vi è valida sostituzione del difensore.
La responsabilità da custodia può gravare sul soggetto che, in base al contratto e alla concreta gestione dell’immobile, ne abbia la custodia e il potere di vigilanza; la predisposizione delle misure antincendio rientra nei doveri del custode salvo totale trasferimento del potere di fatto all’appaltatore.
L’eventuale richiamo a responsabilità aquiliana ulteriore rispetto alla custodia è irrilevante se la qualifica di custode, già sufficiente a sorreggere la decisione, non è validamente censurata.
La Corte menziona la disposizione solo come possibile diverso titolo di responsabilità evocato dalla parte ricorrente, senza fondare su di essa la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
La nuova disciplina sulla procura speciale autenticata dal difensore su atti diversi dal ricorso o controricorso si applica ai giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la qualificazione di una parte come custode dell’immobile, quando derivi dall’interpretazione del contratto e dalla ricostruzione del potere di fatto sul bene, è un accertamento di fatto censurabile solo nei limiti consentiti dal sindacato sulla motivazione e sulle regole ermeneutiche contrattuali.
- La responsabilità del custode per danni da cose in custodia non viene meno per il solo fatto che sul bene siano stati affidati lavori a terzi, salvo che il potere di fatto sul bene sia stato integralmente trasferito all’appaltatore.
- Le misure di prevenzione e sicurezza, incluse quelle antincendio, gravano anche sul custode del bene quando questi conservi la disponibilità e il controllo dell’immobile; la presenza di un appaltatore non esclude di per sé la responsabilità del custode.
- La chiamata in causa di un terzo non equivale automaticamente a domanda di manleva nei suoi confronti: la domanda di garanzia deve risultare in modo espresso o comunque inequivoco dagli atti difensivi.
- Se una qualificazione giuridica decisiva della sentenza impugnata non viene utilmente censurata, eventuali ulteriori ragioni di responsabilità prospettate dal giudice di merito restano irrilevanti e non incidono sull’esito della decisione.
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