Cassazione Civile, Ordinanza n. 30730/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico conferito da una società a uno studio tecnico associato in relazione ad attività connesse a un appalto per la costruzione di un fabbricato industriale. La società committente ha ottenuto in appello la condanna dello studio al risarcimento dei danni, ritenendo provato che lo studio avesse assunto obblighi professionali di tenuta della contabilità degli stati di avanzamento lavori, oltre a compiti di coordinamento, verifica dei materiali e controllo della rispondenza degli stati di avanzamento a quanto effettivamente eseguito in cantiere. Lo studio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, sostenendo che la corte d'appello avesse interpretato erroneamente la lettera di incarico valorizzando il comportamento successivo delle parti e non il tenore letterale delle clausole; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla ripartizione dei compiti tra lo studio e il direttore dei lavori strutturali e alla mancata contestazione delle richieste di pagamento dell'impresa appaltatrice; 3) violazione della normativa sulle competenze professionali del geometra, assumendo la nullità del contratto d'opera professionale perché gli incarichi sarebbero stati eccedenti i limiti legali del geometra; 4) difetto di legittimazione passiva dello studio associato e di uno dei componenti, sostenendo che l'incarico sarebbe stato conferito solo a un singolo professionista e non allo studio nel suo complesso. La resistente ha resistito con controricorso e, in via incidentale condizionata, ha chiesto che la condanna fosse estesa anche ai singoli componenti dello studio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: ha reputato corretta l'interpretazione del contratto operata dai giudici di merito, perché la clausola relativa al coordinamento di imprese, fornitori e professionisti era ambigua e poteva essere integrata con altri criteri ermeneutici; ha escluso l'omessa pronuncia sul riparto delle competenze tra studio e direttore dei lavori, osservando che la sentenza d'appello aveva espressamente esaminato la questione, mentre la doglianza sulla mancata contestazione delle richieste dell'impresa era nuova e quindi inammissibile; ha escluso la nullità del contratto per asserito superamento delle competenze del geometra, rilevando che gli incarichi relativi alla verifica e al controllo della contabilità dei lavori erano complementari e comunque che la questione comporterebbe un nuovo accertamento di merito non consentito in cassazione; ha respinto anche la doglianza sulla legittimazione passiva, affermando che lo studio professionale associato può essere centro di imputazione di rapporti giuridici e che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato l'attribuzione dell'incarico allo studio e non al solo singolo professionista. Il ricorso incidentale condizionato della società è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
È richiamato quale primo criterio di interpretazione del contratto, da applicare insieme agli altri canoni ermeneutici; la Corte ribadisce che il giudice deve partire dal senso letterale delle parole e ricorrere ai criteri ulteriori solo in caso di ambiguità.
art. 1363 c.c.
È richiamato quale criterio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, utilizzabile per ricostruire la comune intenzione dei contraenti quando la clausola letterale non sia univoca.
art. 1362-1371 c.c.
La Corte richiama il sistema dei criteri ermeneutici contrattuali, affermando che, persistendo l'ambiguità, si può fare ricorso ai canoni interpretativi integrativi.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono esaminate come motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 112 c.p.c.
È evocato a sostegno della doglianza di omessa pronuncia, ma la Corte esclude che vi sia stata omissione della decisione sulle questioni prospettate.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza, ma la Corte non ravvisa un vizio motivazionale o di motivazione apparente.
art. 1418 c.c.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità del contratto d'opera professionale per violazione di norme imperative, ma la Corte esclude che la nullità possa essere accertata in cassazione sulla base di una questione nuova e non evidente dagli atti.
art. 16 r.d. n. 274/1929
È richiamato per delimitare le competenze professionali del geometra; la Corte ritiene che, nel caso concreto, gli incarichi contestati fossero accessori e non integrassero un superamento certo e manifesto dei limiti legali.
art. 1 l. n. 1815/1939
È richiamato in tema di legittimazione passiva dello studio professionale associato; la Corte valorizza la possibilità che lo studio sia autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici in base agli accordi interni tra associati.
art. 36 c.c.
È richiamato per affermare che associazioni non riconosciute e studi associati possono, secondo gli accordi interni, stipulare contratti, acquisire rapporti giuridici e avere legittimazione processuale.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sull'onere di allegazione e prova delle questioni nuove e dei fatti impeditivi o estintivi della titolarità del rapporto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di interpretazione contrattuale, il criterio letterale costituisce il primo parametro di lettura, ma quando la clausola è oggettivamente ambigua il giudice può e deve ricorrere agli ulteriori canoni ermeneutici per ricostruire la comune intenzione delle parti.
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro l'interpretazione del contratto è ammissibile solo se individua specificamente l'errore di diritto o la radicale illogicità del percorso interpretativo; non basta contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito.
- La nullità di un contratto posto a fondamento della domanda non può essere utilmente dedotta per la prima volta in cassazione attraverso una mera contestazione in fatto non sviluppata nei precedenti gradi di giudizio.
- La deduzione di un difetto di legittimazione passiva o di titolarità del rapporto deve confrontarsi con gli accertamenti di merito già compiuti e con gli accordi contrattuali effettivamente valorizzati dal giudice; documenti relativi a rapporti con terzi non sono di per sé idonei a smentire l'attribuzione dell'incarico allo studio associato.
- Uno studio professionale associato può essere considerato autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici quando gli accordi tra associati gli attribuiscano la titolarità degli incarichi e dei compensi, con conseguente legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni nascenti dall'incarico professionale.
- In cassazione non è consentito procedere a nuovi accertamenti di merito sui contenuti concreti delle prestazioni professionali quando il motivo richieda una ricostruzione fattuale non evidente dagli atti o non già esaminata dal giudice di merito.
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