Cassazione Civile, Ordinanza n. 30735/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla sospensione dal trattamento economico e contributivo disposta dalla società datrice di lavoro per il periodo 21 aprile-7 luglio 2017 nei confronti di un lavoratore addetto alla mansione di autista/COU, dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima la sospensione perché, sulla base del materiale probatorio, l'azienda avrebbe potuto adibire il dipendente a mansioni compatibili, in particolare a mansioni di netturbino (NUP), corrispondenti a un posto che risultava vacante dopo la cessazione di un altro rapporto di lavoro. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 42 d.lgs. 81/2008, 3 e 5 l. 604/1966 e 44 del CCNL del settore ambientale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato la possibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni nonostante le prove documentali e testimoniali indicassero soltanto nuove assunzioni di soggetti abilitati alla guida e la cessazione di una dipendente NUP senza sostituzione; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè che nessuno era stato assunto tra aprile e ottobre 2017 per coprire il posto lasciato libero dalla dipendente NUP cessata. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure, pur formalmente impostate come violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata esistente, non apparente e non manifestamente illogica: la Corte d'appello aveva spiegato che la cessazione del rapporto relativo alla mansione NUP dimostrava la disponibilità del posto vacante, in mancanza di prova della sua definitiva soppressione, prova che gravava sulla datrice di lavoro. È stata quindi confermata l'illegittimità della sospensione del trattamento economico e contributivo accertata in appello. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è censurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sui fatti costitutivi e le eccezioni; non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 42 d.lgs. n. 81 del 2008
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della temporanea inidoneità alla mansione e della tutela del lavoratore.
art. 3 l. n. 604 del 1966
Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei limiti al recesso e alla gestione del rapporto lavorativo.
art. 5 l. n. 604 del 1966
Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei presupposti giustificativi del trattamento datoriale contestato.
art. 44 CCNL imprese esercenti servizi ambientali
Richiamato dalla ricorrente come disciplina collettiva rilevante per l'assegnazione alle mansioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira a censurare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, è limitato al minimo costituzionale: omessa, apparente, irriducibilmente contraddittoria o manifestamente illogica motivazione.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha ristretto l'ambito del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio motivazionale non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti, ma solo il controllo della tenuta giuridica e logica della motivazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: rilevano solo l'omessa, apparente, irriducibilmente contraddittoria o manifestamente illogica motivazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando la censura riguarda la valutazione delle prove offerte dalle parti.
- Quando il datore di lavoro contesti l'illegittimità di una decisione fondata sulla possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni compatibili, grava su di lui l'onere di provare la soppressione definitiva del posto o l'impossibilità di tale assegnazione.
- Se la Corte di merito motiva in modo coerente sulla base di prova documentale e testimoniale, la mera contrapposizione di una lettura alternativa del materiale istruttorio non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
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