Cassazione Civile, Ordinanza n. 30732/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per i propri compensi professionali. L’ex cliente propose opposizione e, in via riconvenzionale, chiese il risarcimento dei danni assumendo che il professionista avesse trattenuto illegittimamente un assegno circolare di euro 11.680,97 inviato dalla parte soccombente del precedente giudizio di lavoro a tacitazione del credito del cliente. Il giudice di pace separò le domande; il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria; la Corte d’appello, invece, riformò la decisione e condannò l’avvocato al pagamento di euro 2.388,97 oltre accessori, ritenendo che la mancata tempestiva consegna dell’assegno avesse impedito al cliente di disporre della somma e avesse causato il ricorso a finanziamento per far fronte a spese urgenti. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2235 c.c., 66 r.d.l. n. 1578/1933, 1771, 2043 e 1175 c.c., sostenendo che non vi fosse stata alcuna trattenuta illecita dell’assegno, che il cliente non si era presentato a ritirarlo e che il deposito presso il Consiglio dell’Ordine fosse conforme alla disciplina deontologica; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2043 c.c. per insussistenza del nesso causale tra condotta e danno, contestando la prova della necessità del mutuo e della dipendenza del pregiudizio dalla mancata consegna del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero, sotto la veste formale della violazione di legge, a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha condiviso l’accertamento della Corte d’appello secondo cui il professionista, dopo avere ricevuto l’assegno per conto del cliente, non lo aveva tempestivamente messo a disposizione dell’avente diritto, subordinandone la consegna al pagamento dei compensi, e che da tale condotta era derivato il danno patrimoniale lamentato. Non sono state disposte spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; non è utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura sulla ricostruzione della fattispecie concreta può essere dedotta solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale; non come violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inapplicabilità della disciplina invocata alla fattispecie concreta; la Corte non ne affronta un’interpretazione autonoma, rilevando l’inammissibilità della censura.
art. 66 r.d.l. n. 1578 del 1933
Richiamato dal ricorrente come disciplina del deposito di documenti e titoli; la Corte osserva che la doglianza tendeva a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto in appello.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non vi è un’autonoma ricostruzione applicativa nella decisione.
La Corte d’appello aveva ravvisato una responsabilità aquiliana per il trattenimento ingiustificato dell’assegno e il danno da mancata disponibilità della somma; la Cassazione non entra nel merito della corretta applicazione, perché giudica inammissibili le censure.
La Corte d’appello aveva valorizzato la violazione del dovere di correttezza; la Cassazione non ne sviluppa un principio autonomo, limitandosi a ribadire che la censura non colpisce la ratio decidendi.
art. 31 codice deontologico forense
"l'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa"
L’avvocato che riceve somme per conto del cliente deve metterle immediatamente a disposizione dell’assistito; può trattenerle solo nei casi previsti dalla norma deontologica richiamata.
art. 30 codice deontologico forense
Richiamato come base generale del dovere dell’avvocato di gestire correttamente le somme ricevute per conto del cliente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti di causa o una diversa valutazione delle prove; ciò integra, semmai, un diverso vizio, nei limiti oggi consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il professionista che riceva somme per conto del cliente deve renderle immediatamente disponibili all’assistito, salvo che ricorrano specifiche condizioni che legittimino la trattenuta a titolo di compenso secondo la disciplina deontologica applicabile.
- Subordinare la consegna al cliente di somme o titoli ricevuti per suo conto al pagamento preventivo del compenso, fuori dai casi consentiti, può integrare un illecito civile e fondare una responsabilità risarcitoria.
- Il giudice di merito può valutare autonomamente la rilevanza civile di una condotta del professionista anche se la medesima vicenda sia stata archiviata in sede disciplinare o penale, poiché i diversi giudizi hanno presupposti e finalità differenti.
- Il nesso causale tra la mancata disponibilità di una somma e il danno patrimoniale lamentato può essere desunto dal complesso degli elementi fattuali, inclusa l’urgenza rappresentata dal danneggiato e la contiguità temporale tra il rifiuto di consegna e il ricorso al finanziamento.
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