Cassazione Civile, Ordinanza n. 08713/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società poi cancellata e, per trasparenza reddituale, da un ulteriore avviso notificato al socio ritenuto amministratore di fatto, con recupero del 40% del maggior reddito accertato in capo alla società, corrispondente agli utili di partecipazione. Il contribuente aveva impugnato entrambi gli atti; in primo grado era stato accolto il ricorso contro l'atto relativo alla società e respinto quello contro l'atto personale. In appello, però, la CTR aveva annullato l'avviso emesso nei confronti del socio ritenendo tardiva la notifica, poiché oltre il quinto anno, e aveva escluso il raddoppio dei termini di accertamento per mancanza di prova della denuncia alla Procura della Repubblica. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 4 L. n. 74/2000 e dell'art. 331 c.p.p., sostenendo che, nel regime ratione temporis applicabile, il raddoppio dei termini operasse per il solo fatto che la condotta integrasse un reato tributario con obbligo di denuncia, senza necessità di provare l'effettiva presentazione della denuncia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto errata la decisione della CTR che aveva negato il raddoppio dei termini per l'assenza di prova della denuncia penale. La Cassazione ha chiarito che, per i periodi d'imposta e per gli atti impositivi ricompresi nel regime transitorio applicabile, il raddoppio dei termini discende dalla mera sussistenza di fatti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dalla effettiva trasmissione della denuncia, dall'esito del procedimento penale o da eventuali modifiche normative sopravvenute non applicabili al caso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel regime applicabile, i termini ordinari di accertamento si raddoppiano quando la violazione fiscale comporta obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., senza che sia necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia.
art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l'IVA opera la medesima regola del raddoppio dei termini in presenza di fatti che integrano l'obbligo di denuncia penale.
art. 4, L. 7 agosto 2000, n. 74
Richiamato come norma incriminatrice rilevante ai fini dell'obbligo di denuncia per reati tributari.
La sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, valutata ex post dal giudice tributario, è il presupposto sufficiente per il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 37, commi 24, 25 e 26, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
Ha introdotto il raddoppio dei termini per imposte dirette e IVA e ne ha esteso l'applicazione ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, i termini ordinari non erano ancora spirati.
art. 2, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
La nuova disciplina che subordina il raddoppio all'effettiva presentazione/trasmissione della denuncia non si applica agli avvisi già notificati nei limiti della salvaguardia prevista dalla norma transitoria, che fa salvi gli atti impositivi già notificati.
art. 1, commi 130, 131 e 132, L. 28 dicembre 2015, n. 208
La soppressione del raddoppio dei termini e il nuovo regime transitorio non incidono sugli avvisi già notificati nei casi coperti dalle precedenti disposizioni di salvaguardia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 53 e 112 Cost.
Richiamati come fondamento costituzionale della disciplina del raddoppio, in quanto non lesiva del diritto di difesa e coerente con gli obblighi fiscali e la doverosità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel regime del raddoppio dei termini di accertamento previgente alle riforme del 2015, il presupposto decisivo è la sussistenza di fatti che rendano obbligatoria la denuncia penale, non la prova della sua effettiva presentazione.
- Il giudice tributario deve verificare con valutazione "ora per allora" se, al momento dell'accertamento, esistessero seri elementi tali da far sorgere l'obbligo di denuncia; non rilevano l'eventuale mancato esercizio dell'azione penale, l'archiviazione o l'esito assolutorio del procedimento penale.
- Le modifiche normative del 2015 che hanno ristretto o eliminato il raddoppio dei termini non si applicano automaticamente agli avvisi già notificati, quando operino le norme transitorie di salvaguardia che mantengono fermi gli effetti degli atti impositivi già emessi.
- Il raddoppio dei termini opera automaticamente al ricorrere della condizione legale, senza che l'Ufficio debba motivare in modo specifico la scelta di avvalersene, poiché non si tratta di un potere discrezionale.
- La disciplina del raddoppio riguarda sia le imposte sia le sanzioni collegate, e la sua applicazione retroattiva o transitoria va letta in coerenza con la salvaguardia degli atti già notificati.
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