Cassazione Civile, Ordinanza n. 08677/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La vicenda nasce da un rapporto di subappalto tra una società aggiudicataria di un progetto industriale e una società subappaltatrice, poi fallita. La subappaltante, dopo aver riconosciuto bonus per accelerare l'esecuzione e dopo aver effettuato pagamenti alla subappaltatrice, ha sostenuto che quest'ultima avesse abbandonato il cantiere e non avesse completato le opere. Per tale ragione ha escusso fideiussioni bancarie e ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della subappaltatrice per diverse voci: restituzione di bonus asseritamente non dovuti, somme pagate in eccedenza rispetto al valore delle opere eseguite e risarcimento dei danni da inadempimento. Il tribunale ha rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo provato che i pagamenti eseguiti fossero inferiori al valore dei lavori effettivamente realizzati e che, comunque, il controcredito della massa fallimentare per opere eseguite eccedesse il credito vantato dall'opponente. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizio motivazionale e violazione delle presunzioni semplici per non avere il tribunale valorizzato circostanze indiziarie favorevoli alla propria tesi; con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'onere della prova e dell'art. 111 Cost., assumendo che il giudice non avesse ammesso o motivato il diniego di prove per testi, consulenza tecnica d'ufficio ed esibizione delle scritture contabili, impedendole di dimostrare il proprio credito; con il terzo motivo ha censurato la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. per effetto dell'asserito errore nella decisione sul merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo discrezionale, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è rimesso al prudente apprezzamento del giudice e la mancata ammissione della prova testimoniale non era decisiva rispetto alla ratio decidendi, basata su riscontri documentali dei pagamenti e sulla ricostruzione del saldo. Il terzo motivo è stato rigettato in via consequenziale, poiché l'inammissibilità dei primi due motivi rendeva corretta la reiezione dell'opposizione e la conseguente condanna alle spese. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale base del ricorso per l'ammissione al passivo del fallimento
le presunzioni semplici sono valutate dal giudice di merito, che individua i fatti da porre a fondamento del ragionamento presuntivo
il controllo sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale apparente o illogico
nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione al deposito di nuove eccezioni da parte del curatore
la mancata utilizzazione degli argomenti di prova desumibili dal comportamento processuale delle parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito
richiamato dalla ricorrente per lamentare l'errata distribuzione dell'onere della prova
art. 111 Cost.
invocato per denunciare un vizio di motivazione e il mancato esame delle istanze istruttorie
l'ordine di esibizione è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito
l'efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori non è opponibile al curatore fallimentare
come per l'art. 2709 c.c., l'efficacia probatoria inter-imprenditoriale delle scritture contabili non vincola il curatore
la condanna alle spese segue la soccombenza, qui derivante dal rigetto dell'opposizione
richiamato anche per ribadire la discrezionalità del potere di esibizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle presunzioni semplici, se il giudice di merito ha fornito una motivazione non manifestamente illogica e ha indicato gli elementi posti a base del proprio convincimento.
- La censura per omessa o errata valutazione di indizi è inammissibile quando mira soltanto a contrapporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo il curatore può sollevare nuove eccezioni non esaminate nella fase di verifica, poiché non opera la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. sulle nuove eccezioni nel medesimo modo previsto per l'appello ordinario.
- L'ordine di esibizione e la consulenza tecnica d'ufficio sono mezzi rimessi al prudente apprezzamento del giudice; il loro mancato utilizzo è censurabile solo se incide su un fatto decisivo e non quando la decisione sia già sorretta da un autonomo e sufficiente quadro probatorio.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale non determina vizio di motivazione se la prova non è idonea a scalfire, con certezza e non con mera probabilità, la ratio decidendi fondata su prove documentali già valorizzate dal giudice.
- Le scritture contabili regolarmente tenute non hanno efficacia probatoria vincolante nei confronti del curatore fallimentare, che agisce quale rappresentante della massa dei creditori e non come successore nel rapporto dell'imprenditore fallito.
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