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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08678/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex amministratore delegato nei confronti di una società per il pagamento di un compenso asseritamente dovuto per un accordo di collaborazione. Sulla base di quel titolo, il difensore antistatario della parte monitoria notificava precetto per il recupero dei propri compensi professionali. La società proponeva opposizione al precetto, deducendone la nullità sia per vizi formali dell'atto esecutivo sia per la pretesa nullità del decreto ingiuntivo e della sua notificazione; nel corso del giudizio rinunciava al motivo relativo all'IVA. Il Tribunale qualificava l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, dichiarava cessata la materia del contendere per la sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e, in applicazione della soccombenza virtuale, poneva le spese a carico dell'avvocato, compensando in favore del terzo chiamato. In cassazione, il professionista deduceva violazione di norme sul precetto e sul titolo esecutivo, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel non considerare l'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo, la data di notifica e l'apposizione della formula esecutiva, nonché omesso esame di un fatto decisivo. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale, censurando la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato e la regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale. Il terzo chiamato depositava solo memoria, lamentando di non aver ricevuto il controricorso con ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al terzo chiamato, ha ritenuto inammissibile la sua memoria perché non aveva tempestivamente proposto controricorso e ha chiarito che, nei ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023, non è più richiesta la notificazione del controricorso, essendo sufficiente il deposito telematico nei termini; per il ricorso incidentale del controricorrente è parimenti sufficiente il deposito del controricorso contenente l'impugnazione incidentale. Nel merito processuale, la Corte ha rilevato che i motivi del ricorso principale erano privi della necessaria specificità e autosufficienza, perché non indicavano adeguatamente in quali atti del giudizio di merito fossero state già dedotte le questioni relative alla regolarità del precetto e della notificazione del titolo. Lo stesso vizio colpiva il ricorso incidentale, che non esponeva con precisione le argomentazioni poste a base delle conclusioni rassegnate in primo grado. Conseguentemente, la Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e ricorrente incidentale e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale della parte, richiamata per la comparsa del ricorrente principale senza difensore.

  • art. 479 c.p.c.

    norma richiamata dai motivi sul precetto e sul previo titolo esecutivo, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti dell'atto di precetto; la Corte non entra nel merito per inammissibilità dei motivi.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato quale base dell'opposizione proposta dalla società avverso il precetto.

  • art. 617 c.p.c.

    norma di riferimento per la qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, poi evocata anche nei motivi di ricorso.

  • art. 650 c.p.c.

    richiamato con riguardo all'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, menzionata come rimedio già azionato dalla società.

  • art. 654, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dai motivi su nullità e sanatoria degli atti processuali, senza esame nel merito per inammissibilità.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla legittimazione passiva del terzo chiamato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiede la specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente in contrasto con la norma; la Corte dichiara inammissibili i motivi per difetto di specificità.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il motivo per omesso esame di fatto decisivo è dichiarato inammissibile perché non autosufficiente e non specifico.

  • art. 370 c.p.c.

    come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, non richiede più la notificazione del controricorso nei procedimenti introdotti dal 1° gennaio 2023; è sufficiente il deposito telematico nei termini.

  • art. 371 c.p.c.

    come novellato, consente al controricorrente di proporre ricorso incidentale nel controricorso; la ritualità è soddisfatta dal mero deposito.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per escludere ulteriori attività processuali della parte che non abbia tempestivamente depositato un valido controricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    nel procedimento camerale, alla parte non costituita ritualmente con controricorso è preclusa, dopo la scadenza del termine, qualsiasi attività processuale ulteriore.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato solo in fatto, per il deposito di documenti nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei soccombenti in cassazione.

  • d.lgs. n. 149/2022

    ha modificato gli artt. 370 e 371 c.p.c. eliminando l'obbligo di notificazione del controricorso e disciplinando il ricorso incidentale nel nuovo rito.

  • d.l. n. 168 del 2016

    richiamato quale fonte istitutiva del procedimento camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c.

  • l. n. 196 del 2016

    richiamata per la conversione del d.l. n. 168 del 2016.

  • Cass., Sez. U., n. 19874/2018

    per la regola secondo cui la questione nuova è inammissibile se non si indica dove sia stata dedotta nel giudizio di merito.

  • Cass. n. 22449/2006

    per il principio di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione.

  • Cass. ord. nn. 17030/2021 e 34791/2021

    per il principio secondo cui, nel procedimento camerale, chi non deposita un valido controricorso non può svolgere ulteriori attività processuali o depositare memorie.

  • Cass. Sez. U. n. 4315/2020

    per l'obbligo di dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione, la deduzione di una questione che presuppone accertamenti di fatto è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito l'abbia già proposta, così da consentire il controllo di autosufficienza e novità della censura.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, completo e riferito alla decisione impugnata: non basta richiamare norme astrattamente violate, ma occorre indicare le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con esse.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura, in realtà, non consente di verificare in modo autosufficiente l'effettiva deduzione del fatto nel giudizio di merito.
  • Nel rito camerale di legittimità, la parte che riceve il ricorso deve comunque seguire l'andamento del processo; il deposito telematico del controricorso, nei procedimenti soggetti alla nuova disciplina, è sufficiente e non è richiesta una separata notificazione dello stesso.
  • Dopo la scadenza del termine per il deposito del controricorso, la parte che non abbia ritualmente assunto tale veste non può compiere ulteriori attività processuali, incluse memorie o produzioni documentali, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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