Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Nel giudizio di rinvio il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento della propria impugnazione avverso numerose iscrizioni a ruolo e i correlati estratti di ruolo, relative a tributi risalenti agli anni 1992-2003, deducendo che le cartelle di pagamento sottostanti non gli erano mai state notificate, che il ruolo era impugnabile, che mancava il previo contraddittorio e che la pretesa erariale era inesistente e prescritta. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'estratto di ruolo non fosse autonomamente impugnabile e che, in difetto di un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, mancasse l'interesse ad agire del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'agente della riscossione. Ha richiamato l'intervento normativo che ha ristretto l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai soli casi tassativamente previsti, nonché l'orientamento delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale, secondo cui il contribuente conserva tutela nelle fasi successive e l'eventuale vulnus alla difesa richiede un intervento del legislatore. Poiché dagli atti non emergeva alcun pregiudizio concreto idoneo a radicare l'interesse ad agire, la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato inammissibile, ab origine, il ricorso introduttivo del contribuente per difetto di proponibilità della causa. Le spese sono state compensate tra le parti per tutti i gradi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
La Corte lo richiama per affermare che il tema riguarda l'impugnabilità dell'estratto di ruolo nell'ambito del processo tributario.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione" solo in casi specifici
La norma è interpretata in senso restrittivo: l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo le ipotesi tassative in cui il debitore dimostri un pregiudizio qualificato.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Richiamato nella vicenda processuale come deduzione del contribuente, ma non decisivo nella ratio della decisione.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È una delle ipotesi di pregiudizio qualificato che possono rendere ammissibile la diretta impugnazione del ruolo/cartella.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
È richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio qualificato collegato ai controlli sui pagamenti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 1, lett. a), d.M. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato come fonte regolamentare della verifica connessa ai pagamenti della pubblica amministrazione.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. con modif. dalla L. n. 215/2021
Ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, restringendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
art. 100 c.p.c.
È richiamato per affermare il difetto di interesse ad agire, che rende inammissibile il ricorso introduttivo.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
È il fondamento della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la sua contestazione è ammessa solo nei casi tassativi in cui il debitore dimostri un pregiudizio specifico e attuale derivante dall'iscrizione a ruolo.
- Nel processo tributario l'interesse ad agire contro il ruolo/cartella conosciuti tramite estratto di ruolo sussiste solo se l'iscrizione determini un concreto vulnus difensivo o un pregiudizio giuridicamente rilevante, non essendo sufficiente la mera conoscenza dell'esistenza del carico.
- La limitazione legislativa dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo non integra, di per sé, un difetto di tutela, poiché la protezione del contribuente è assicurata anche nelle fasi esecutive e cautelari successive.
- Quando la causa è stata introdotta in assenza originaria di impugnabilità o di interesse ad agire, la cassazione può intervenire senza rinvio con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
- Le sopravvenienze normative e giurisprudenziali che restringono l'accesso al giudizio possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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