Cassazione Civile, Ordinanza n. 08680/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2015, disconoscendo la detrazione di costi per acquisti di carburante e irrogando imposte, interessi e sanzioni. La contribuente impugnava l’atto, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile per tardività sia in primo grado sia in appello. In cassazione la società deduceva due motivi: con il primo lamentava omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avesse esaminato l’eccezione relativa al diverso computo dei termini di impugnazione, che a suo dire avrebbe dovuto tenere conto non solo della sospensione di 90 giorni per l’istanza di accertamento con adesione e della sospensione feriale, ma anche dell’ulteriore sospensione di 60 giorni prevista dall’art. 42, comma 4, d.P.R. 600/1973; con il secondo denunciava violazione delle norme che regolano la sospensione dei termini e la facoltà di chiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse, sostenendo che il ricorso era stato tempestivo in ragione della cumulabilità delle sospensioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva comunque preso posizione, sia pure implicitamente, sulla questione della cumulabilità delle sospensioni, confermando la tardività dell’impugnazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non decisivo e comunque non autosufficiente: la ricorrente non aveva dato prova della regolare presentazione dell’istanza idonea a far operare la sospensione ex art. 42, comma 4, d.P.R. 600/1973, né ne aveva trascritto il contenuto; inoltre, il giudice di merito aveva valorizzato solo la sospensione di 90 giorni per l’accertamento con adesione e la sospensione feriale. La Corte ha inoltre precisato di condividere, in astratto, l’interpretazione secondo cui la sospensione di 60 giorni prevista dall’art. 42, comma 4, è cumulabile con quella derivante dall’istanza di accertamento con adesione e con la sospensione feriale, ma ha escluso che ciò giovasse alla ricorrente per difetto di prova dei presupposti applicativi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice d’appello.
art. 112 c.p.c.
Il giudice d’appello non è incorso in omessa pronuncia, poiché la questione sulla cumulabilità delle sospensioni è stata comunque affrontata implicitamente con la declaratoria di tardività del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato per denunciare violazione di norme sulla sospensione dei termini e sulla tempestività dell’impugnazione.
art. 42, comma 4, d.P.R. 600/1973
Il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni.
La Corte ritiene, in astratto, che la sospensione di 60 giorni prevista da questa norma sia cumulabile con quella dell’istanza di accertamento con adesione e con la sospensione feriale; tuttavia, per operare richiede la presentazione di un’apposita istanza all’ufficio competente e la prova del suo contenuto.
art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992
È richiamato dalla ricorrente quale norma sul termine per proporre ricorso nel processo tributario.
art. 6, comma 3, d.lgs. 218/1997
È richiamato quale disposizione che sospende per 90 giorni il termine per proporre ricorso a seguito di istanza di accertamento con adesione.
L. 742/1969
È richiamata per la sospensione feriale dei termini processuali, computata dalla Corte nel calcolo del termine di impugnazione.
d.l. 132/2014
È richiamato solo quale fonte modificativa della disciplina della sospensione feriale.
d.lgs. 158/2015, art. 25, comma 2
il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite ... non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo
È la norma invocata dalla contribuente per sostenere la facoltà di richiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse e, per il tramite del rinvio all’art. 42 d.P.R. 600/1973, l’ulteriore sospensione del termine di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la doglianza di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice d’appello abbia comunque risolto implicitamente la questione decisa con la declaratoria di tardività dell’impugnazione.
- La sospensione del termine di impugnazione prevista dall’art. 42, comma 4, d.P.R. 600/1973 è, in astratto, cumulabile con la sospensione conseguente all’istanza di accertamento con adesione e con la sospensione feriale dei termini.
- Chi invoca una sospensione speciale del termine di impugnazione deve allegare e provare rigorosamente la presentazione dell’apposita istanza prevista dalla norma e, ove necessario, riprodurne il contenuto per consentire il controllo di decisività e autosufficienza del motivo di ricorso.
- Se il giudice di merito fonda la decisione sulla tardività del ricorso e il ricorrente non dimostra i presupposti fattuali delle ulteriori sospensioni dedotte, il motivo di cassazione è inammissibile o infondato.
- La questione della tempestività dell’impugnazione va verificata considerando le sospensioni effettivamente provate e applicabili nel caso concreto, non già quelle prospettate in modo astratto dalla parte.
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