Cassazione Civile, Ordinanza n. 21176/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, con i quali venivano recuperate a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA per complessivi euro 165.607,00. L'Ufficio fondava gli accertamenti su un processo verbale che aveva ritenuto esistenti maggiori compensi professionali, desunti dalle risultanze di estratti di conto corrente esibiti dalla contribuente nel corso dell'istruttoria. La Commissione tributaria provinciale respingeva l'impugnazione e la Commissione tributaria regionale confermava. In cassazione la contribuente proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 l. n. 212/2000, sostenendo la nullità/inesistenza degli atti per difetto di potere o qualifica del sottoscrittore; 2) violazione dell'art. 32, n. 7, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, deducendo che i dati bancari erano stati acquisiti senza autorizzazione della Direzione regionale e senza adeguata motivazione; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR aveva dichiarato nuova la censura secondo cui l'accertamento sarebbe stato fondato solo sulle movimentazioni bancarie senza ulteriori riscontri. In pendenza del giudizio di legittimità la ricorrente rinunciava al ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha precisato che la rinuncia produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Quanto alle spese, non essendovi adesione alla rinuncia da parte dell'Agenzia e non essendo state allegate circostanze idonee a giustificare la compensazione, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, reputando il ricorso complessivamente infondato e che sarebbe stato respinto. Ha quindi condannato la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
ultimo comma; secondo comma
La rinuncia al ricorso è rituale se sottoscritta dalla parte e dal difensore e notificata alla controparte con ricevute regolari; produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte. La regolarità della ricevuta di consegna PEC equivale al visto previsto dalla norma.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come parametro della dedotta invalidità degli avvisi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non investiva la sentenza impugnata e introduceva una questione nuova in cassazione.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato sia per la motivazione degli atti impositivi sia, insieme all'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, a fondamento della doglianza sulla sottoscrizione e sulla motivazione; la Corte non accoglie le censure.
art. 32, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'autorizzazione preventiva della Direzione regionale è necessaria solo quando l'amministrazione acquisisce direttamente i dati mediante indagini bancarie e finanziarie; non quando la documentazione bancaria è spontaneamente consegnata dal contribuente.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
L'assenza dell'autorizzazione alle indagini bancarie rileva solo se ha arrecato un concreto pregiudizio al contribuente o incide su diritti fondamentali di rango costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per le censure di violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per la censura relativa alla pretesa nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per il divieto di nuove eccezioni/censure in appello; la Corte conferma che la questione era nuova e quindi correttamente dichiarata inammissibile dal giudice d'appello.
Le presunzioni semplici sono evocate dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la censura in appello riguardava un profilo diverso da quello dedotto originariamente.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime delle presunzioni; la Corte nega rilievo alla censura perché nuova rispetto al primo grado.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici; la Corte ribadisce che la devoluzione in appello era diversa da quella proposta in primo grado.
art. 38, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È evocato dalla Corte nel ricostruire il diverso tema della valenza probatoria degli estratti di conto rispetto alla mera acquisizione illegittima dei dati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro del contributo unificato richiamato in relazione all'ulteriore importo escluso dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, estingue il giudizio anche senza accettazione della controparte e determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove né possono essere dirette censure avverso gli atti amministrativi o impositivi in sé, dovendo il ricorso colpire la sentenza impugnata.
- L'autorizzazione preventiva per le indagini bancarie è richiesta solo quando l'amministrazione acquisisce direttamente i dati presso gli intermediari; non è necessaria se la documentazione bancaria è spontaneamente prodotta dal contribuente.
- L'eventuale illegittimità formale delle indagini bancarie rileva solo se comporta un concreto pregiudizio per il contribuente o incide su diritti fondamentali di rango costituzionale.
- Nel processo tributario, la questione dedotta in appello deve coincidere, per nucleo essenziale e sviluppo argomentativo, con quella proposta in primo grado; altrimenti è nuova e va dichiarata inammissibile.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la previsione ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva.
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