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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21165/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, a seguito di indagini della Guardia di Finanza che avevano individuato fatture annotate in contabilità per operazioni inesistenti. La società impugnava gli atti deducendo: violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale; carenza di prova della falsità delle fatture e, al contrario, prova dell'effettività delle prestazioni tramite documenti prodotti; nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di un soggetto munito della necessaria qualifica/delega. In cassazione articolava quattro motivi: (1) violazione del riparto dell'onere della prova e delle norme sull'accertamento induttivo e sulla prova ex art. 2697 c.c.; (2) violazione delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. e contestazione della valutazione documentale; (3) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972; (4) nullità dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi perché la CTR non aveva affatto fondato la decisione sulla sola contestazione dell'Ufficio, ma aveva valutato un compendio probatorio serio e convergente: dichiarazioni dei titolari delle ditte emittenti, ammissioni sul meccanismo fraudolento, riscontri oggettivi documentali, assenza di struttura operativa delle ditte e discordanze contabili. Ha reputato infondato il terzo motivo perché non risultava provato l'accesso/ispezione/verifica presupposto dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000; inoltre si trattava di accertamento a tavolino, per il quale non opera un generalizzato obbligo di contraddittorio sulle imposte dirette e IRAP, mentre per l'IVA il contribuente non aveva indicato specifiche difese che avrebbe potuto far valere e, comunque, un interlocuzione preventiva vi era stata tramite questionario e richieste documentali. Ha infine respinto il quarto motivo rilevando che l'avviso era stato sottoscritto da un funzionario della carriera direttiva munito di delega, sicché non sussisteva nullità. Condanna alle spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    richiamato quale base dell'accertamento e della ripresa fiscale in presenza di fatture per operazioni inesistenti; la doglianza sul riparto probatorio è stata respinta perché la CTR ha comunque valorizzato una prova complessiva e non una mera contestazione dell'Ufficio.

  • art. 54 D.P.R. 633/1972

    richiamato per l'accertamento IVA; la Corte ne conferma l'applicazione nel quadro probatorio valorizzato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude la violazione poiché la CTR ha ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Ufficio mediante elementi indiziari e riscontri.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che la prova presuntiva richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, valutate complessivamente; la censura è inammissibile se mira solo a una diversa ricostruzione del fatto o a una diversa inferenza probabilistica.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    il contraddittorio endoprocedimentale è richiesto solo al ricorrere del presupposto di accesso, ispezione o verifica; in caso di accertamento a tavolino non opera, per le imposte non armonizzate, un obbligo generalizzato di contraddittorio.

  • art. 6, comma 2, L. 212/2000

    richiamato congiuntamente alle altre norme sul contraddittorio, senza diversa autonoma ratio decisoria nel testo.

  • art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973

    l'invio del questionario è valorizzato come forma di dialogo preventivo tra Amministrazione e contribuente, coerente con buona fede e collaborazione.

  • art. 51 D.P.R. 633/1972

    richiamato nel motivo sul contraddittorio e sugli accessi fiscali.

  • art. 42, comma 3, D.P.R. 600/1973

    l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la Corte ritiene valida la sottoscrizione da parte del funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva.

  • art. 56 D.P.R. 633/1972

    richiama la disciplina dell'art. 42 D.P.R. 600/1973 anche per gli avvisi IVA; applicata nel senso della validità della sottoscrizione delegata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fondato su fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio mediante un quadro indiziario complessivo, composto da dichiarazioni dei soggetti emittenti, riscontri oggettivi e assenza di struttura operativa del fornitore; il giudice di merito deve valutarne unitariamente la convergenza.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito prospettare una mera lettura alternativa dei fatti o una diversa inferenza probabilistica.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 presuppone accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; in mancanza di tale presupposto, per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio prima dell'atto impositivo.
  • Per l'IVA, tributo armonizzato, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale è rilevante solo se il contribuente indica in giudizio le specifiche difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese non risultano pretestuose.
  • L'invio del questionario e la richiesta di documentazione da parte dell'Amministrazione finanziaria possono integrare una forma di interlocuzione preventiva idonea a soddisfare le esigenze di collaborazione e lealtà nel procedimento tributario.
  • L'avviso di accertamento è validamente sottoscritto, a pena di nullità, anche da un funzionario della carriera direttiva delegato dal capo dell'ufficio; non è necessaria la qualifica dirigenziale, se la delega e l'appartenenza alla carriera direttiva risultano provate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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