Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di un contribuente, recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini IRPEF, IVA e IRAP. La CTR della Puglia, in parziale accoglimento dell'impugnazione del contribuente, aveva rideterminato il maggior reddito in Euro 6.382,08. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per motivazione ritenuta apparente o contraddittoria, poiché la CTR avrebbe modificato senza adeguata motivazione il dato delle rimanenze finali; (2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 92 TUIR, sostenendo che, emerse difformità contabili rilevanti, era legittimo l'accertamento analitico-induttivo e incombeva al contribuente provare l'erroneità della ricostruzione fiscale; (3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere la CTR ridotto le percentuali di ricarico assumendo erroneamente che l'Ufficio non si fosse opposto, nonostante la richiesta di rigetto dell'appello e la difesa della congruità del ricarico concordato in verifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente. Ha osservato che la CTR aveva dato una motivazione inidonea a sorreggere la decisione, avallando senza adeguato supporto la ricostruzione delle rimanenze al valore di realizzo anziché al costo. Ha inoltre richiamato il principio per cui le rimanenze devono essere valutate al costo, salvo diverso criterio indicato e documentato dal contribuente, e che, in presenza di incompletezza o inesattezza delle scritture contabili, l'Ufficio può procedere ad accertamento analitico-induttivo, con conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente. Infine, ha rilevato che non vi era alcuna acquiescenza dell'Ufficio sulla percentuale di ricarico, avendo l'Agenzia chiesto il rigetto dell'appello e difeso il ricarico accertato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR di Bari in diversa composizione, perché si uniformi ai principi richiamati.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando la motivazione e la modificazione officiosa di dati contabili
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, ritenuta inidonea perché priva di adeguato supporto logico-giuridico
richiamato come vizio di legittimità dedotto per violazione di norme processuali essenziali
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
riconosce la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo in caso di incompletezza o inesattezza delle scritture contabili
impone la valorizzazione delle rimanenze al costo, salvo diverso criterio contabile indicato e documentato dal contribuente
richiamato come criterio civilistico di valutazione delle rimanenze, al costo di acquisto o di produzione ovvero, se minore, al valore di realizzo desumibile dal mercato
Massime di principio
- Nell'accertamento del reddito d'impresa, le rimanenze di magazzino devono essere valorizzate al costo secondo il criterio legale, salvo che il contribuente dimostri un diverso criterio contabile adottato e documentato.
- Se le scritture contabili presentano lacune, inesattezze o incompletezze, l'Ufficio può procedere a ricostruzione analitico-induttiva del reddito, anche mediante verifica delle rimanenze; in tal caso l'onere di provare l'erroneità della ricostruzione grava sul contribuente.
- La rideterminazione delle percentuali di ricarico o di altri dati tecnici dell'accertamento richiede una motivazione effettiva e non può fondarsi su un'erronea supposizione di mancata contestazione da parte dell'Ufficio.
- Una motivazione che modifichi dati contabili essenziali senza spiegare il criterio seguito è giuridicamente inidonea a sostenere la decisione di merito.
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