Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 nei confronti della società, rideterminando i redditi ai fini IRES, IRAP e IVA e disconoscendo come indeducibili alcuni costi negativi. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo inerenti all'attività d'impresa i costi contestati; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, pur riconoscendo la detraibilità di alcune voci. In Cassazione l'Agenzia denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse rigettato l'appello con motivazione apodittica e generica. La società resistente replicava con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura non fosse congruente con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata. Ha infatti rilevato che la CTR aveva spiegato in modo espresso e adeguato le ragioni dell'inerenza dei costi all'attività svolta dalla società, evidenziando la natura dell'impresa, la necessità di formazione per l'utilizzo dei beni prodotti, l'attività promozionale tramite rivista di settore e dimostrazioni in hotel per intercettare clienti e diffondere il marchio. La motivazione è stata quindi considerata presente e sufficiente. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza della CTR è stata ritenuta dotata di motivazione espressa e non apparente, dunque conforme al requisito motivazionale richiesto dal processo tributario.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente, ritenendo che il provvedimento impugnato contenesse una motivazione sufficiente e intelligibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato inquadrato come denuncia di nullità della sentenza per vizio motivazionale, ma è stato disatteso perché la motivazione era presente.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
La CTR ha valutato l'inerenza dei componenti economici all'attività effettivamente esercitata dall'impresa ai fini della deducibilità dei costi.
Massime di principio
- Sussiste motivazione apparente solo quando la sentenza sia priva di un'effettiva argomentazione intellegibile; non basta che la parte soccombente consideri la motivazione sintetica o non condivisibile.
- Nel giudizio tributario, la valutazione dell'inerenza dei costi va compiuta in relazione all'attività concretamente esercitata dall'impresa, potendo rilevare anche attività promozionali, formative e divulgative se funzionalmente collegate alla produzione del reddito.
- Il vizio di nullità per carenza di motivazione non è configurabile quando il giudice di merito esponga le ragioni fattuali e logiche della decisione, anche se in forma concisa.
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