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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Ufficio ha rettificato la posizione fiscale della società, valorizzando l'antieconomicità della gestione e il rilevante scostamento rispetto agli studi di settore, oltre ad anomalie nei dati economici indicati nell'atto (durata delle scorte, valore aggiunto per addetto, margine operativo lordo). La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che l'accertamento fosse fondato solo sugli studi di settore e su presunzioni prive dei requisiti di legge, con indebita inversione dell'onere della prova e mancato esame delle giustificazioni fornite. In cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 D.P.R. 633/1972, dell'art. 62-sexies D.L. 331/1993 e degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., lamentando anche vizi motivazionali in relazione a un preteso accertamento standardizzato basato esclusivamente sugli studi di settore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo unico di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la reale motivazione della sentenza impugnata, poiché la Ctr non aveva deciso su un mero accertamento standardizzato, ma su un accertamento fondato sull'antieconomicità della gestione e corroborato dagli studi di settore come ulteriore elemento indiziario. La valutazione di merito sulla non credibilità delle giustificazioni offerte dalla società e sulla inattendibilità della dichiarazione fiscale è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità. Quanto alle spese, non è stata disposta una regolazione in ragione della mancata rituale costituzione dell'Agenzia; è stato invece dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo quando ricorrano presupposti che rendano inattendibile la dichiarazione; una volta integrati tali presupposti, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.

  • art. 54 D.P.R. 633/1972

    Richiamato insieme alla disciplina dell'accertamento induttivo ai fini IVA, in combinazione con le altre norme invocate dalla ricorrente.

  • art. 62-sexies D.L. 331/1993

    Gli studi di settore non sono stati considerati l'unica base dell'accertamento, ma un elemento indiziario di conferma della pretesa fiscale.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata respinta perché, in presenza dei presupposti dell'accertamento induttivo, spetta al contribuente la prova contraria.

  • art. 2728 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una contestazione del merito valutativo del giudice di appello.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse fatto uso illegittimo di presunzioni semplici.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La ricorrente ha formalmente prospettato un vizio di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura investiva in realtà la ricognizione del fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 370 c.p.c., comma 1

    Richiamato con riferimento all'atto di costituzione dell'Agenzia, ritenuto non qualificabile come controricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale, il contribuente non può limitarsi a contestare in modo astratto l'uso di studi di settore o di presunzioni, se la sentenza di merito ha invece fondato la pretesa su un complesso di dati economici che rendono inattendibile la dichiarazione.
  • Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non esaurisce necessariamente la ratio dell'accertamento: essi possono operare come elemento di riscontro e conferma di altri indici di antieconomicità della gestione.
  • Quando il giudice di merito accerta l'antieconomicità dell'attività e ritiene non credibili le spiegazioni del contribuente, tale valutazione di fatto non è riesaminabile in cassazione, salvo vizi giuridici o logico-formali della motivazione.
  • Una volta ritenuti sussistenti i presupposti dell'accertamento induttivo, il contribuente è onerato della prova contraria, e la doglianza che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile in sede di legittimità.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto concreto, che restano riservate al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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