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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21163/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2007, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza, con recupero a tassazione ai fini Ires, Irap e Iva di costi e operazioni fatturate ritenute inesistenti, con irrogazione di interessi e sanzioni. La società aveva impugnato l'atto deducendo: violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale; carenza di prova della falsità delle fatture e, per contro, dimostrazione della realtà delle prestazioni tramite documentazione prodotta; nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione/qualifica del delegato ex art. 42, comma 3, d.P.R. 600/1973. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per utilizzo improprio di presunzioni e per non aver valorizzato la documentazione prodotta; (3) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo l'obbligo di contraddittorio prima dell'emissione dell'atto; (4) nullità dell'accertamento per difetto di qualifica del sottoscrittore, deducendo che tale vizio fosse rilevabile d'ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, sul piano probatorio, che la CTR non si fosse limitata ad accogliere la mera contestazione dell'Ufficio, ma avesse valorizzato dichiarazioni di soggetti coinvolti che avevano ammesso fatti anche penalmente rilevanti, ritenendole idonee a sorreggere la pretesa impositiva. Ha dichiarato inammissibili le censure che tendevano a sollecitare una diversa ricostruzione del materiale istruttorio o a mascherare un vizio motivazionale non deducibile in presenza di doppia conforme. Ha escluso la violazione del contraddittorio endoprocedimentale: non risultava un accesso/ispezione/verifica presso la sede, ma un accertamento a tavolino preceduto da richieste di documentazione e questionari, rispetto al quale non sussiste, per le imposte dirette e l'Irap, un obbligo generalizzato di contraddittorio; quanto all'Iva, ha osservato che la contribuente non aveva allegato in concreto difese non pretestuose che avrebbe potuto far valere. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulla sottoscrizione dell'atto, perché il relativo vizio non era stato dedotto nei gradi di merito e non può essere introdotto per la prima volta in cassazione né rilevato d'ufficio nel processo tributario impugnatorio. Spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    richiamato come base normativa per l'accertamento fiscale contestato, ma la censura è stata ritenuta infondata o non congruente rispetto alla decisione di merito

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato in tema di rettifica ai fini Iva, senza che la Corte ravvisasse violazioni nella ricostruzione operata dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che la CTR aveva comunque valutato elementi probatori idonei a sorreggere la pretesa fiscale

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2729 c.c. sulla prova presuntiva

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che la censura in cassazione è ammissibile solo se si deduce la violazione di tali canoni, non se si chiede una diversa lettura dei fatti

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è escluso per l'accertamento a tavolino nei tributi non armonizzati; per l'Iva è richiesto che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto far valere

  • art. 6, comma 2, L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sul contraddittorio, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'annullamento dell'atto

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    l'invio del questionario serve a instaurare un dialogo preventivo tra amministrazione e contribuente e può assolvere funzione collaborativa prima del contenzioso

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina dei poteri istruttori dell'Ufficio

  • art. 42, comma 3, d.P.R. 600/1973

    il vizio di sottoscrizione/qualifica del delegato non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione né essere rilevato d'ufficio nel giudizio tributario impugnatorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel corso della trattazione, ma la Corte ha ricondotto alcune censure a profili non ammissibili in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'atto: per i tributi non armonizzati l'obbligo sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre per l'Iva il contribuente deve allegare in giudizio specifiche difese che avrebbe potuto opporre se il contraddittorio fosse stato attivato.
  • Nell'accertamento fondato su presunzioni, la violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito utilizzi presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito in cassazione chiedere una diversa valutazione del fatto o una differente inferenza probabilistica.
  • Nel processo tributario impugnatorio i vizi dell'atto devono essere dedotti nei gradi di merito: non è ammissibile proporre per la prima volta in cassazione una nullità dell'atto impositivo diversa da quelle già dedotte, né pretendere il rilievo officioso del vizio.
  • L'invio del questionario e la richiesta di documentazione da parte dell'Amministrazione finanziaria possono integrare un confronto preventivo con il contribuente, coerente con i principi di collaborazione e lealtà, pur senza equivalere al contraddittorio pieno richiesto in altre ipotesi.
  • La censura di violazione della prova presuntiva o dell'onere probatorio non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie a quella accolta dal giudice di merito, ma deve evidenziare uno specifico errore di sussunzione nei paradigmi normativi della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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