Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006 nei confronti di una società, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza che avevano ricostruito una presunta frode carosello e operazioni fiscali ritenute in parte fittizie. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione, tra l'altro, IVA indebitamente detratta e IVA esposta in rivalsa ma non versata, rimodulando la pretesa fiscale sulle dichiarazioni presentate. La società aveva impugnato gli atti deducendo carenza probatoria, sostenendo che fossero stati tassati ricavi non conseguiti e, in cassazione, articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., della VI direttiva e dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito mal ripartito l'onere della prova e mal valutato le risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla qualificazione delle operazioni e alla prova della consapevolezza della frode; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbe valutato correttamente gli elementi difensivi e probatori; 3) violazione dello ius superveniens di cui all'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012, sostenendo che, in presenza di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, la pretesa dovesse essere ricalcolata anche sul versante dei ricavi per IVA e imposte dirette.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati, perché diretti a contestare valutazioni di fatto e di prova riservate al giudice di merito, e perché la CTR aveva correttamente applicato i principi sull'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti e sulla prova della consapevolezza del contribuente nella frode. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il giudice di merito aveva applicato un orientamento non più attuale senza considerare la disciplina sopravvenuta dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, applicabile alla controversia anche per fatti anteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo con rinvio alla CTR del Piemonte per un nuovo esame dell'incidenza della normativa sopravvenuta sugli avvisi di accertamento, quanto a IRAP e imposte dirette.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale, nelle contestazioni su operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria della propria diligenza e buona fede.
art. 115 c.p.c.
Non può essere invocato per censurare il merito della valutazione delle prove; la violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove mai dedotte in causa.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente il sindacato solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o delle argomentazioni difensive.
VI direttiva comunitaria
In caso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche la consapevolezza del destinatario dell'inserimento dell'operazione in una frode o, comunque, che il destinatario avrebbe dovuto saperlo con l'ordinaria diligenza.
art. 8 del d.l. n. 16 del 2012
La disciplina sopravvenuta incide sul trattamento fiscale delle operazioni inesistenti e impone un nuovo esame della possibile correlazione tra costi indeducibili e ricavi, da compiersi dal giudice di merito.
L. n. 44 del 2012
La legge di conversione rende applicabile la disciplina dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 alla controversia secondo il comma 3 richiamato dalla Corte.
art. 53 Cost.
È evocato dalla contribuente per sostenere che sarebbe stato tassato un reddito non effettivamente conseguito, ma la Corte non fonda su tale disposizione la decisione finale.
Massime di principio
- Nelle controversie su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare con elementi oggettivi e specifici sia l'inesistenza sostanziale dell'operazione sia la conoscibilità della frode da parte del cessionario; se tale prova è fornita, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nell'evasione.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, o la mancata percezione di vantaggi economici dalla rivendita, non sono di per sé sufficienti a superare gli elementi presuntivi raccolti dall'Ufficio quando questi siano convergenti e specifici.
- Il vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzato per censurare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma solo l'utilizzazione di prove non ritualmente acquisite o mai offerte in giudizio.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo; non consente una rivalutazione del materiale probatorio né la critica alla diversa lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- La sopravvenienza normativa in materia di operazioni inesistenti può imporre una nuova valutazione del rapporto tra costi indeducibili e ricavi accertati; tale verifica, quando incida sulla ricostruzione della base imponibile, compete al giudice di merito in sede di rinvio.
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