Cassazione Civile, Ordinanza n. 30386/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie sui conti del contribuente e della sua impresa individuale, da cui l'Ufficio aveva tratto versamenti e prelevamenti non giustificati, contestando maggiori ricavi non dichiarati ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. In appello la CTR aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, riconoscendo una deduzione forfettaria dei costi in percentuale pari a quella ricavabile dallo studio di settore dell'attività esercitata. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 39 e 41-bis D.P.R. 600/1973, 54 D.P.R. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché della disciplina sugli studi di settore, sostenendo che nell'accertamento analitico-induttivo, fondato su indagini bancarie, non potessero essere riconosciuti costi presunti ma solo costi provati dal contribuente; contesta inoltre che i maggiori costi siano desumibili da ricavi occulti e dagli studi di settore. Con il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 D.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avrebbe riconosciuto costi non quantificati e con criteri generici. Il contribuente resiste e propone ricorso incidentale, deducendo che la documentazione prodotta avrebbe dovuto dimostrare la legittimità delle movimentazioni bancarie, l'origine estera di parte delle somme, i rimborsi di prestiti e l'estraneità di alcuni flussi rispetto all'attività commerciale, lamentando mancata valutazione di atti, certificazioni bancarie e dichiarazioni di terzi.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e dichiara inammissibile il ricorso incidentale del contribuente. Conferma, quindi, l'impostazione della CTR nella parte in cui ha ritenuto che, anche nell'accertamento analitico-induttivo basato su indagini bancarie, i maggiori ricavi presunti debbano essere depurati da un'incidenza percentuale forfettaria dei costi, in applicazione dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 seguita dopo Corte cost. n. 10/2023. La Corte reputa infondato il motivo sulla motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esponeva in modo sufficiente il percorso logico-giuridico. Dichiara inoltre inammissibile il ricorso incidentale perché volto a una diversa valutazione del materiale probatorio e non a denunciare specifici vizi di legittimità. Le spese sono compensate; non si applica l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per l'Agenzia, mentre la disposizione opera per il ricorrente incidentale.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte precisa che anche in tale metodo, dopo l'intervento della Corte costituzionale, i costi vanno comunque riconosciuti in via forfettaria quando i ricavi siano ricostruiti presuntivamente.
richiamato come ulteriore fondamento dell'accertamento svolto nei confronti del contribuente.
richiamato per gli accertamenti IVA conseguenti alle movimentazioni bancarie non giustificate.
la Corte ne offre un'interpretazione adeguatrice: i prelevamenti e i versamenti non annotati costituiscono presunzione legale relativa di ricavi occultati, superabile dal contribuente con prova contraria anche presuntiva; ai ricavi così ricostruiti va riconosciuta una percentuale forfettaria di costi.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il contribuente può vincere la presunzione con prova contraria e che l'Ufficio non può pretendere una motivazione probatoria diversa da quella consentita dal sistema presuntivo.
richiamati per il governo delle presunzioni; la Corte osserva che il ragionamento presuntivo della CTR non è censurato in modo specifico e che, nel sistema dell'art. 32, la prova contraria può essere anche presuntiva.
la loro violazione non è ravvisabile perché non risulta che il giudice abbia posto a base della decisione prove inesistenti o abbia disapplicato regole di valutazione legale della prova.
art. 62-bis D.L. 427/1993
richiamato dall'Agenzia in relazione agli studi di settore utilizzati dalla CTR per la quantificazione forfettaria dei costi.
D.M. 20 marzo 2007
richiamato insieme agli studi di settore come parametro per la percentuale di costi applicata dalla CTR.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
censura di violazione di legge proposta con il primo motivo del ricorso principale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
censura di nullità per motivazione apparente proposta con il secondo motivo del ricorso principale.
norma sulla motivazione della sentenza tributaria, invocata dall'Agenzia ma ritenuta non violata.
richiamato nella fase di merito dalle eccezioni preliminari dell'Ufficio, ma non è centrale nella decisione di legittimità.
art. 3 Cost.
richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 D.P.R. 600/1973, per il principio di uguaglianza.
art. 53 Cost.
richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale, quale parametro del principio di capacità contributiva.
richiamato per la regola generale dei costi deducibili fondati su elementi certi e precisi, ma la Corte afferma che tale regola non esaurisce il regime dell'accertamento analitico-induttivo alla luce dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 32.
richiamato per giustificare la compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza e della controvertibilità delle questioni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione per l'Agenzia, mentre la ritiene applicabile al ricorrente incidentale soccombente.
Massime di principio
- In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, i prelevamenti e i versamenti non contabilizzati operano come presunzione legale relativa di ricavi occultati, superabile dal contribuente con prova contraria che può essere anche presuntiva e non necessariamente documentale.
- A seguito dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 alla luce della Corte costituzionale n. 10/2023, anche nell'accertamento analitico-induttivo il reddito va rideterminato tenendo conto di una quota forfettaria di costi presunti, così da evitare una sproporzione probatoria rispetto all'accertamento induttivo puro.
- La deduzione dei costi non può essere negata solo perché il contribuente non abbia prodotto una contabilità analitica dei singoli costi se l'Ufficio ricostruisce il reddito in via presuntiva; il giudice di merito può quantificarli in via percentuale usando parametri attendibili, purché il criterio sia esplicitato.
- La censura di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale della motivazione; non è sufficiente contestare la sufficienza o la persuasività del ragionamento del giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche di utilizzo di prove inesistenti o di attribuzione a una prova di un regime legale diverso da quello previsto, non quando si contesti la mera valutazione di merito del materiale probatorio.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di legittimità in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, specie quando la censura si limiti a contrapporre una diversa lettura della documentazione esaminata dal giudice di merito.
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