Cassazione Civile, Ordinanza n. 21785/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un'operazione immobiliare inserita in una convenzione urbanistica. Un soggetto proprietario di un'area, in attuazione di una convenzione con un Comune per la riqualificazione urbanistica di un'area, aveva previsto la cessione gratuita di una parte del terreno al Comune e il trasferimento della restante parte a una società, con successivo conferimento dell'immobile nella società mediante aumento di capitale. La CTR aveva ritenuto applicabile il trattamento di favore di cui all'art. 32 d.P.R. 601/1973, in misura fissa e con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. L'Agenzia ha impugnato la decisione con due motivi: 1) ultrapetizione/extrapetizione per avere la CTR deciso su tutta l'operazione anziché sul solo atto registrato; 2) violazione delle norme fiscali invocate dai contribuenti, sostenendo che il regime agevolato non fosse applicabile al conferimento in società, sia perché l'atto societario era autonomo e successivo rispetto alla convenzione urbanistica, sia perché l'agevolazione dell'art. 32 d.P.R. 601/1973 si riferisce solo a specifiche ipotesi di edilizia residenziale pubblica e non a operazioni di edilizia convenzionata o privata.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non fosse uscita dai limiti del thema decidendum, poiché sin dall'inizio la lite aveva riguardato l'intera operazione complessiva e non il solo verbale assembleare. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'agevolazione di cui all'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973 è di stretta interpretazione e si applica soltanto agli atti e contratti relativi ai programmi di edilizia residenziale pubblica previsti dal titolo IV della legge 865/1971, non anche a programmi edificatori diversi o a trasferimenti societari autonomi. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, solo la cessione gratuita al Comune di una parte del terreno era funzionale e sinallagmatica alla convenzione urbanistica, mentre il trasferimento della restante porzione alla società era estraneo a tale operazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario dei contribuenti, con regolazione delle spese secondo soccombenza e compensazione di quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
il primo motivo è stato escluso perché la sentenza di merito non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo esaminato l'intera operazione dedotta in giudizio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per la nullità della sentenza per ultrapetizione
art. 27, comma 3, d.P.R. 131/1986
richiamato nel secondo motivo come norma fiscale rilevante ai fini della qualificazione dell'atto e del regime dell'imposta di registro
richiamato nel secondo motivo come criterio di interpretazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro
art. 5, comma 1, l. 168/1982
invocato dai contribuenti e richiamato nel ricorso come base del preteso trattamento di favore
l'agevolazione di registro in misura fissa ed esenzione da ipotecaria e catastale si applica solo agli atti relativi ai programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo IV della l. 865/1971, con interpretazione restrittiva
richiamato dalla CTR per sostenere l'applicabilità del regime di favore agli atti di trasferimento indipendentemente dal titolo di acquisizione
richiamato dall'Agenzia per sostenere l'abrogazione del previgente regime di favore; la Corte ha escluso che ciò comporti la soppressione dell'agevolazione nei limiti espressamente conservati dalla normativa
richiamato in tema di scadenza del termine quando l'ultimo giorno cade festivo
richiamata per la sospensione feriale dei termini processuali, esclusa la cumulabilità con la sospensione straordinaria per le liti definibili
art. 6, comma 11, d.l. 119/2018
"sospensione" dei termini di impugnazione
sospensione straordinaria dei termini non cumulabile con la sospensione feriale quando i periodi coincidono o si sovrappongono
art. 1, comma 199, l. 197/2022
ha disposto la sospensione per undici mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, per le controversie definibili
ha modificato il regime di sospensione previsto dalla l. 197/2022
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e tributi ipotecari/catastali previste per specifiche operazioni urbanistiche o di edilizia pubblica hanno natura eccezionale e, in quanto tali, non sono estensibili oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'operazione deve avvenire considerando la sostanza dell'operazione complessiva solo nei limiti in cui questa sia stata effettivamente dedotta in giudizio e rilevi come fatto costitutivo della pretesa o della difesa; non vi è ultrapetizione se il giudice valuta il contesto negoziale allegato dalle parti.
- Quando una convenzione urbanistica prevede più trasferimenti con diversa funzione, l'agevolazione eventualmente prevista per la cessione gratuita al Comune non si estende automaticamente a trasferimenti ulteriori e autonomi, anche se temporalmente collegati all'operazione complessiva.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili non si cumula con la sospensione feriale nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi.
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