Cassazione Civile, Ordinanza n. 21753/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento, con cartelle presupposte, relative a TARSU per le annualità 2005-2011 emessa a favore del Comune di Napoli. Il ricorso introduttivo del contribuente era stato dichiarato inammissibile in primo grado; l'appello è stato poi respinto dalla Commissione tributaria regionale. In cassazione il contribuente ha dedotto due censure. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 12, comma 7, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 83, comma 3, c.p.c., sostenendo che la procura alle liti del primo grado era stata erroneamente ritenuta invalida perché priva di specifici riferimenti al procedimento, nonostante fosse stata depositata nella stessa busta telematica del ricorso nel rispetto delle regole del processo telematico. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 12, comma 10, d.lgs. 546/1992 e 182 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non gli aveva assegnato un termine per regolarizzare la procura e non aveva considerato la nuova procura speciale depositata in grado di gravame, che avrebbe sanato l'eventuale vizio del mandato originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto applicabile anche al processo tributario il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di ricorso nativo digitale: quando la procura alle liti, originariamente cartacea ma sottoscritta dalla parte e autenticata digitalmente dal difensore, è depositata insieme al ricorso nella medesima busta telematica, essa va considerata valida come procura speciale apposta in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. Poiché la procura e il ricorso risultavano depositati unitamente nella stessa busta telematica, la CTR aveva errato nel ritenerla invalida. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge asseritamente commessa dal giudice d'appello.
art. 12, comma 7, d.lgs. 546/1992
Richiamato per sostenere la validità della procura alle liti nel processo tributario telematico e il corretto perfezionamento del deposito del ricorso.
La procura speciale, se depositata telematicamente insieme al ricorso nella medesima busta informatica e proveniente da originale cartaceo sottoscritto dalla parte e autenticato dal difensore, è equiparata alla procura apposta in calce al ricorso.
art. 12, comma 10, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della regolarizzazione della procura nel processo tributario.
Invocato per sostenere l'obbligo del giudice di assegnare un termine per regolarizzare la procura eventualmente viziata.
art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Norma richiamata per estendere al processo tributario il principio sulla validità della procura depositata telematicamente con il ricorso.
Massime di principio
- Nel deposito telematico del ricorso, la procura alle liti redatta originariamente su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte e autenticata digitalmente dal difensore, è valida come procura speciale apposta in calce al ricorso quando sia inserita nella medesima busta telematica contenente l'atto cui accede.
- Il principio elaborato dalle Sezioni Unite sulla procura nel ricorso nativo digitale è applicabile anche al processo tributario telematico, in forza del richiamo dell'art. 83, comma 3, c.p.c. operato dalla disciplina speciale.
- Se la procura depositata telematicamente soddisfa i requisiti formali previsti e accompagna il ricorso nella stessa busta informatica, non può essere dichiarata invalida per la sola mancanza di riferimenti testuali specifici al procedimento.
- L'accoglimento della censura sulla validità della procura assorbe le ulteriori doglianze relative all'omessa assegnazione del termine per la regolarizzazione del mandato.
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