Cassazione Civile, Ordinanza n. 21749/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2014 e 2015 emessi da un comune nei confronti di due contribuenti. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso dei contribuenti, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello, ritenendo che, per un immobile in corso di costruzione/ristrutturazione e per un’unità collabente, l’imposizione dovesse essere commisurata al solo valore dell’area di sedime, trattandola come area edificabile. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che la base imponibile non poteva essere limitata al solo sedime, ma doveva considerare l’intera area edificatoria e il valore del fabbricato in corso d’opera secondo la disciplina applicabile ai fabbricati in costruzione e alle aree edificabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso, nonostante l’eccezione d’ufficio di improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, perché dalla data di pubblicazione della sentenza e dalla data di notificazione del ricorso risultava comunque verificabile la tempestività dell’impugnazione. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che la sentenza impugnata non si era uniformata ai principi già espressi in tema di imposizione di fabbricati in corso di costruzione (categoria F/3) e unità collabenti (categoria F/2). In particolare, per gli immobili F/3 l’imposta può colpire solo l’area edificatoria con detrazione del valore del fabbricato in corso d’opera; per gli F/2, invece, il fabbricato privo di rendita non è tassabile come fabbricato e non è neppure automaticamente tassabile come area edificabile, salvo che la demolizione o altra vicenda restituisca autonoma edificabilità al suolo. La sentenza della Corte di giustizia tributaria è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; l’omissione, se non superata da altri elementi che consentano il controllo di tempestività, comporta improcedibilità del ricorso.
La mancata produzione da parte del ricorrente può non essere sanata se il controricorrente non deposita i documenti nel termine previsto.
La successiva produzione tardiva non consente di recuperare l’omissione del deposito richiesto ai fini della procedibilità.
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022
Le disposizioni sulla giustizia digitale si applicano anche al giudizio di cassazione dal 1° gennaio 2023.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione il deposito di atti e documenti da parte dei difensori deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994
Quando non sia possibile il deposito telematico, la prova della notifica PEC può essere fornita mediante copia analogica attestata conforme; se il deposito telematico è possibile, la prova deve essere fornita con il file nativo del messaggio PEC.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992
Per i terreni edificabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio dell’area, con riferimento alla situazione urbanistica e alle caratteristiche del bene.
art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011
Per l’IMU richiama, per i profili rilevanti, la disciplina ICI in tema di determinazione della base imponibile.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
Richiamato nel ricorso come norma in tema di area edificabile e di determinazione del presupposto impositivo.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
Richiamato per qualificare l’intervento edilizio come ristrutturazione edilizia.
art. 3, comma 2, lett. b), d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
La categoria catastale F/2 è iscritta senza attribuzione di rendita per la sola descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata via PEC, la parte ricorrente deve depositare il messaggio PEC nativo con gli allegati e la relata di notificazione; se la notifica è avvenuta telematicamente e il deposito telematico è possibile, la mera stampa o scansione non è sufficiente a dimostrare la notifica.
- L’improcedibilità per mancato deposito della relata può essere evitata se dal ricorso e dalla sua notificazione emerge comunque con certezza la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
- Ai fini IMU/ICI, i fabbricati in corso di costruzione accatastati in categoria F/3 non esprimono una autonoma capacità contributiva come fabbricati: la tassazione può colpire solo l’area edificabile, con base imponibile determinata secondo il valore dell’area al netto del valore del manufatto in corso d’opera.
- Un immobile accatastato come unità collabente (categoria F/2), in quanto privo di rendita, non è tassabile come fabbricato; non è neppure automaticamente imponibile come area edificabile, salvo che la vicenda materiale dell’immobile restituisca autonomia edificatoria al suolo.
- Nel contenzioso tributario sulla base imponibile IMU, il giudice deve distinguere tra valore dell’area, valore del fabbricato in costruzione e mera assenza di rendita catastale, evitando di assimilare automaticamente ogni immobile non ultimato o fatiscente a un’area edificabile.
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