Cassazione Civile, Ordinanza n. 21757/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento per un importo modesto, limitatamente a crediti tributari indicati nel dettaglio degli addebiti. La contribuente ha dapprima ottenuto accoglimento in primo grado, poi ha subito un rigetto in appello, quindi ha proposto ricorso per cassazione, con cassazione e rinvio. Nel successivo giudizio di rinvio la CTR ha accolto l'appello e ha liquidato le spese di più gradi di giudizio, ma in modo ritenuto non corretto dalla parte vittoriosa: in particolare, secondo la ricorrente, il giudice di rinvio non aveva pronunciato sulla richiesta di liquidazione delle spese vive come indicate nelle note spese; inoltre, aveva liquidato i compensi in misura complessiva e non adeguatamente distinta per ciascun grado, e per alcuni gradi (secondo giudizio di legittimità e secondo rinvio) aveva discostato l'importo dai parametri senza motivazione sufficiente. La ricorrente denunciava violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, dell'art. 75 disp. att. c.p.c., dell'art. 4 d.m. 55/2014 e delle relative tabelle, nonché degli artt. 384, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo sia l'omessa statuizione sulle spese vive sia l'illegittima liquidazione delle competenze e l'apparenza della motivazione. L'intimata non ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi nella parte decisiva: ha ritenuto fondata la censura sull'omessa liquidazione delle spese vive e quella relativa al mancato rispetto/motivazione dei parametri tabellari per alcuni gradi di giudizio. Ha invece respinto la doglianza di motivazione apparente, osservando che le ragioni della riduzione ai minimi erano comunque desumibili dal contesto motivazionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; la causa è stata decisa nel merito perché non richiedeva ulteriori accertamenti, con condanna della parte intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente secondo importi distintamente fissati per il primo grado, per ciascun grado di gravame e per ciascun giudizio di legittimità, oltre spese vive, accessori e altre voci indicate in dispositivo.
Norme richiamate
richiamato come base normativa per la regolazione e liquidazione delle spese nel processo tributario; il giudice deve rispettarne i criteri e non omettere la statuizione sulle spese richieste.
richiamato insieme alle norme sulle spese e sui parametri, a sostegno dell'obbligo di liquidazione corretta e distinta.
art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
i parametri tariffari devono essere applicati rispettando minimi e criteri di liquidazione; il discostamento deve essere giustificato.
tabelle 1-2 allegate al d.m. 5 aprile 2014 n. 55
i compensi liquidati devono restare entro i parametri tabellari previsti per valore e fase del giudizio.
richiamato in relazione al giudizio di rinvio e alla corretta conformazione alla decisione rescindente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
evocato per censurare l'apparenza o la mancanza di motivazione della statuizione sulle spese.
richiamato per il dovere di motivazione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel liquidare le spese di lite il giudice deve provvedere espressamente anche sulle spese vive richieste e documentate, non potendo omettere la statuizione su una voce domandata.
- Le spese processuali devono essere liquidate in modo distinto per ciascun grado di giudizio, così da consentire il controllo dei criteri seguiti e dell'eventuale riduzione rispetto alla nota spese.
- Quando il giudice si discosta dai valori richiesti o applica i parametri tariffari, deve rendere una motivazione sufficiente e verificabile; una riduzione ai minimi può essere legittima se le ragioni sono desumibili dal contesto motivazionale.
- Se la controversia non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21749/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21750/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21751/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21752/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21753/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21763/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →