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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21757/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento per un importo modesto, limitatamente a crediti tributari indicati nel dettaglio degli addebiti. La contribuente ha dapprima ottenuto accoglimento in primo grado, poi ha subito un rigetto in appello, quindi ha proposto ricorso per cassazione, con cassazione e rinvio. Nel successivo giudizio di rinvio la CTR ha accolto l'appello e ha liquidato le spese di più gradi di giudizio, ma in modo ritenuto non corretto dalla parte vittoriosa: in particolare, secondo la ricorrente, il giudice di rinvio non aveva pronunciato sulla richiesta di liquidazione delle spese vive come indicate nelle note spese; inoltre, aveva liquidato i compensi in misura complessiva e non adeguatamente distinta per ciascun grado, e per alcuni gradi (secondo giudizio di legittimità e secondo rinvio) aveva discostato l'importo dai parametri senza motivazione sufficiente. La ricorrente denunciava violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, dell'art. 75 disp. att. c.p.c., dell'art. 4 d.m. 55/2014 e delle relative tabelle, nonché degli artt. 384, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo sia l'omessa statuizione sulle spese vive sia l'illegittima liquidazione delle competenze e l'apparenza della motivazione. L'intimata non ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi nella parte decisiva: ha ritenuto fondata la censura sull'omessa liquidazione delle spese vive e quella relativa al mancato rispetto/motivazione dei parametri tabellari per alcuni gradi di giudizio. Ha invece respinto la doglianza di motivazione apparente, osservando che le ragioni della riduzione ai minimi erano comunque desumibili dal contesto motivazionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; la causa è stata decisa nel merito perché non richiedeva ulteriori accertamenti, con condanna della parte intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente secondo importi distintamente fissati per il primo grado, per ciascun grado di gravame e per ciascun giudizio di legittimità, oltre spese vive, accessori e altre voci indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    richiamato come base normativa per la regolazione e liquidazione delle spese nel processo tributario; il giudice deve rispettarne i criteri e non omettere la statuizione sulle spese richieste.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulle spese e sui parametri, a sostegno dell'obbligo di liquidazione corretta e distinta.

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55

    i parametri tariffari devono essere applicati rispettando minimi e criteri di liquidazione; il discostamento deve essere giustificato.

  • tabelle 1-2 allegate al d.m. 5 aprile 2014 n. 55

    i compensi liquidati devono restare entro i parametri tabellari previsti per valore e fase del giudizio.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudizio di rinvio e alla corretta conformazione alla decisione rescindente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    evocato per censurare l'apparenza o la mancanza di motivazione della statuizione sulle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il dovere di motivazione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel liquidare le spese di lite il giudice deve provvedere espressamente anche sulle spese vive richieste e documentate, non potendo omettere la statuizione su una voce domandata.
  • Le spese processuali devono essere liquidate in modo distinto per ciascun grado di giudizio, così da consentire il controllo dei criteri seguiti e dell'eventuale riduzione rispetto alla nota spese.
  • Quando il giudice si discosta dai valori richiesti o applica i parametri tariffari, deve rendere una motivazione sufficiente e verificabile; una riduzione ai minimi può essere legittima se le ragioni sono desumibili dal contesto motivazionale.
  • Se la controversia non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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