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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21751/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI relativo agli anni 2014-2018 emesso dalla concessionaria del servizio per il Comune. Il contribuente aveva già visto respinto il ricorso in primo grado e l’appello in secondo grado. In Cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle regole di notificazione dell’avviso, sostenendo che la consegna dell’atto alla moglie convivente senza raccomandata informativa avrebbe reso inesistente o comunque invalida la notifica; 2) violazione delle norme sul potere dell’ente/concessionaria, assumendo che la concessionaria avesse agito su crediti maturati prima della data di efficacia del contratto di affidamento; 3) violazione dello Statuto del contribuente per mancata indicazione del responsabile del procedimento nell’atto impositivo; 4) violazione delle norme che imporrebbero il contraddittorio preventivo, deducendo la nullità dell’avviso per omessa previa interlocuzione sul tema delle superfici tassabili. La parte controricorrente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto condivisibile la proposta di definizione anticipata: sul primo motivo ha osservato che la notifica eseguita a familiare convivente, pur senza raccomandata informativa, è sanata se il contribuente ha comunque conosciuto l’atto e lo ha tempestivamente impugnato, trattandosi di nullità e non di inesistenza; sul secondo motivo ha rilevato che dagli atti richiamati emergeva l’attribuzione alla concessionaria di ampie funzioni di accertamento e riscossione anche della TARI, e che la deduzione sulla provenienza dei crediti era una questione fattuale non scrutinabile in cassazione a fronte di censura di sola violazione di legge; sul terzo motivo ha osservato che l’avviso conteneva l’indicazione del responsabile del procedimento complessivamente inteso, comprensivo della fase formativa; sul quarto motivo ha ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale è necessario solo se imposto dalla legge o per tributi armonizzati UE, ipotesi escluse per la TARI. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di Euro 1.000 alla controparte ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., di Euro 1.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.P.R. 600/1973

    La censura sulla notificazione è stata respinta: la consegna a familiare convivente senza raccomandata informativa integra al più una nullità sanabile se l’atto è comunque conosciuto e tempestivamente impugnato.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Trova applicazione anche agli atti impositivi: la nullità del procedimento notificatorio è sanata per raggiungimento dello scopo quando il contribuente dimostra di aver conosciuto il contenuto dell’atto.

  • art. 21-octies, comma 1, L. 241/1990

    La doglianza di difetto di potere della concessionaria è stata ritenuta infondata, poiché non risultava un vizio idoneo a travolgere l’atto nei termini prospettati.

  • art. 7, comma 2, lettera a, L. 212/2000

    La mancata indicazione del responsabile del procedimento non sussisteva in concreto, poiché l’avviso lo menzionava espressamente.

  • art. 1, comma 340, L. 311/2004

    Richiamato insieme allo Statuto del contribuente nella censura sul contraddittorio preventivo; la Corte ha escluso che imponesse, per la TARI, un obbligo generalizzato di previo confronto.

  • art. 6, comma 5, L. 212/2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale è necessario solo nei casi specificamente previsti dalla legge o per tributi armonizzati UE; per la TARI tali presupposti non ricorrono.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata utilizzata la proposta di definizione anticipata, poi condivisa dal Collegio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata a seguito di opposizione alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Tutti i motivi sono stati formalmente dedotti come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte per responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 793, L. 160/2019

    Richiamato nella proposta, ma ritenuto non decisivo e comunque sopravvenuto rispetto all’attività accertativa oggetto di causa.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto impositivo consegnato a un familiare convivente, senza raccomandata informativa, determina al più una nullità sanabile e non un’inesistenza della notificazione quando il contribuente abbia comunque avuto piena conoscenza dell’atto e lo abbia tempestivamente impugnato.
  • Nei giudizi di cassazione non sono scrutinabili come violazione di legge censure che, sotto tale veste, richiedano in realtà un diverso accertamento di fatto circa la provenienza dei crediti o l’effettivo ambito temporale dell’affidamento del servizio.
  • L’indicazione del responsabile del procedimento è sufficiente se l’atto consente di identificarlo con riferimento all’intero procedimento amministrativo, compresa la fase formativa dell’accertamento.
  • Il contraddittorio preventivo non costituisce requisito generalizzato di validità dell’accertamento tributario: esso è necessario solo quando previsto espressamente dalla legge o quando si tratti di tributi armonizzati dell’Unione europea; in difetto, la sua omissione non determina invalidità dell’atto.
  • In presenza di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, la Corte può fare applicazione della definizione anticipata e condannare la parte soccombente non solo alle spese, ma anche alle somme previste per responsabilità aggravata e all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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