Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21750/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione delle spese di lite in un giudizio tributario definito in sede di rinvio dopo una precedente ordinanza di cassazione. Il ricorrente censurava la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nella parte in cui, in sede di rinvio, aveva riliquidato le spese escludendo la fase istruttoria/trattazione e la fase cautelare, con importi ritenuti inferiori ai minimi tabellari del D.M. n. 55/2014. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. per mancata uniformazione del giudice di rinvio ai principi di diritto fissati dalla Cassazione n. 26921/2022; 2) violazione degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014, per avere liquidato compensi inferiori ai minimi e senza includere le fasi istruttoria e cautelare; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55/2014 e dell’art. 75 disp. att. c.p.c., per non avere considerato le note spese depositate e per non avere motivato la riduzione rispetto ai valori medi richiesti. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della censura relativa alla mancata inclusione della fase istruttoria/trattazione nella liquidazione delle spese. Ha ritenuto che il giudice di rinvio non si sia uniformato al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, secondo cui la trattazione del processo legittima il compenso della relativa fase anche in assenza di istruzione probatoria. Ha invece escluso il fondamento della doglianza relativa alla fase cautelare, perché l’ordinanza di rinvio non aveva disposto nulla al riguardo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rideterminando le spese del primo grado, del primo giudizio di cassazione e del giudizio di riassunzione sulla base dei valori tabellari e della nota spese depositata, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla regola di diritto enunciata dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione; non può rimettere in discussione questioni presupposte dal principio di diritto né adottare conclusioni incompatibili con esso, salvo ius superveniens o interventi di illegittimità costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    La fase istruttoria/trattazione rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta; la Corte richiama il principio già affermato in sede di rinvio secondo cui la trattazione del processo legittima il compenso della relativa fase anche senza istruzione probatoria.

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    Evocato per contestare la liquidazione asseritamente inferiore ai minimi tabellari.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza e per contestare la mancata corretta liquidazione dei compensi.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito e alla considerazione delle note spese.

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio è vincolato non solo al dispositivo ma anche al principio di diritto e alle premesse logico-giuridiche poste a base della decisione di legittimità, con impossibilità di disattenderle o di fondare la decisione su un criterio incompatibile.
  • Nella liquidazione delle spese di lite secondo il D.M. n. 55/2014, la fase di trattazione/istruttoria può essere riconosciuta ai fini del compenso anche quando non vi sia stata istruzione probatoria, se la fase processuale è stata effettivamente svolta secondo i parametri normativi richiamati.
  • La censura sulla liquidazione delle spese deve confrontarsi con il contenuto effettivo del provvedimento di rinvio: non possono essere accolte contestazioni relative a fasi non oggetto del dictum di rinvio.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, rideterminando le spese processuali in applicazione dei parametri vigenti e della nota spese depositata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.