Cassazione Civile, Ordinanza n. 21752/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa al preteso omesso versamento del rinnovo annuale di un contratto, con riferimento a imposta di registro per gli anni d’imposta 2005 e 2008, per un importo complessivo di euro 325,29. La CTP aveva accolto il ricorso e compensato le spese; il contribuente aveva quindi proposto appello. La CTR ha respinto l’appello ritenendo che l’accoglimento in primo grado fosse dipeso dalla mancata convocazione dell’Agenzia delle Entrate, la quale avrebbe potuto difendersi nel merito, e che non risultasse provata la regolarità dei pagamenti dell’imposta. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: con il primo, la violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’art. 39 d.lgs. 112/1999 e degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando che la CTR avrebbe dovuto porre le spese di entrambi i gradi a carico della controparte e che non sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione; con il secondo, la violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 per mancata condanna dell’agente della riscossione anche alle spese del secondo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese è ammessa solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione, e che tali ragioni non possono essere illogiche o meramente ipotetiche. Nel caso concreto, la motivazione della CTR, fondata sulla possibile infondatezza nel merito e sulla mancata chiamata in causa dell’ente impositore, è stata ritenuta illogica e priva di riscontro. Poiché l’esito del giudizio era favorevole al contribuente, la controparte doveva essere condannata alle spese. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese di lite
nel processo tributario la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare in motivazione; la regola è la soccombenza
richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina sulle spese, senza specifica diversa elaborazione nel testo
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati a sostegno della censura sulla regolazione delle spese e sulla correttezza della motivazione
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
la compensazione delle spese processuali è consentita solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni, che non possono essere illogiche o erronee
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite è eccezionale e richiede una motivazione esplicita che indichi gravi ed eccezionali ragioni.
- Non sono idonee a giustificare la compensazione ragioni meramente ipotetiche, prive di riscontro o logicamente incongrue, come la supposta possibile infondatezza nel merito non accertata nel giudizio.
- Quando il giudizio si conclude favorevolmente per una parte, la regola è la condanna della controparte alle spese, salvo valida e motivata deroga.
- La violazione della disciplina legale sulla compensazione delle spese integra vizio denunciabile in cassazione come violazione di legge quando la motivazione sia illogica o erronea.
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