Cassazione Civile, Ordinanza n. 27206/2025 del 11/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal decreto con cui il Giudice di pace di Milano ha convalidato il trattenimento di un cittadino straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza, su richiesta del Questore, per la sua presenza sul territorio nazionale senza permesso di soggiorno. Il giudice di merito ha ritenuto che la precedente domanda di protezione internazionale fosse stata respinta e che il relativo diniego fosse stato regolarmente notificato; ha inoltre osservato che non risultava proposto ricorso avverso tale diniego e che lo straniero non aveva documentato una positiva integrazione sociale, lavorativa o abitativa. Il ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale, richiamando un'ordinanza di rimessione relativa ad altra disciplina sopravvenuta, ritenuta però non pertinente; con il secondo ha denunciato violazione di norme processuali e speciali in materia di notificazione e protezione internazionale, sostenendo che il provvedimento fosse motivato con formula prestampata, che la notifica del diniego non fosse stata provata in modo idoneo, che non fosse dimostrato il domicilio dichiarato e che non gli fosse stato concretamente possibile documentare l'inserimento socio-lavorativo. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché riferito a una norma diversa da quella applicata nel caso concreto e privo di specifica illustrazione della denunciata incostituzionalità; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il decreto era sorretto da motivazione sufficiente, che le censure sulla notifica non erano specifiche e non coglievano la ratio decidendi, fondata su un accertamento di irreperibilità assoluta, e che le ulteriori doglianze erano generiche o non supportate dall'onere probatorio gravante sul ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la questione di costituzionalità proposta non riguardava la norma applicata nel giudizio di convalida del trattenimento e che le censure sulla motivazione e sulla notificazione del diniego di protezione internazionale erano generiche, non autosufficienti e comunque rivolte contro una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base del decreto impugnato. Non essendovi attività difensiva dell'intimato, non ha provveduto sulle spese; ha disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
È la norma applicata nel caso concreto per la richiesta di autorizzazione al trattenimento dello straniero; la Corte rileva che essa non è stata modificata dal d.l. n. 145/2024 e che la questione di legittimità costituzionale evocata dal ricorrente non era pertinente.
art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato solo come oggetto della questione di legittimità costituzionale già rimessa in altro giudizio; la Corte sottolinea che tale disciplina non è quella applicata nel presente caso.
art. 18-bis, comma 1, lett. b), n. 2, d.l. n. 145/2024, conv. con mod. dalla L. n. 187/2024
È menzionato quale fonte della modifica normativa oggetto della questione costituzionale richiamata dal ricorrente, ma ritenuta estranea alla fattispecie in esame.
artt. 3, 24, 111 e 117 Cost.
Sono i parametri costituzionali evocati dal ricorrente nella richiesta di rimessione alla Corte costituzionale; la Cassazione non entra nel merito perché la questione non è pertinente al caso concreto.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge; la Corte qualifica però il motivo come inammissibile per difetto di pertinenza e specificità.
art. 11, comma 3-bis, d.lgs. n. 25/2008
È richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione del diniego di protezione internazionale; la Corte non ne accoglie la censura per difetto di autosufficienza e di pertinenza alla ratio decidendi.
Sono invocati in tema di notificazione degli atti; la Corte osserva che il ricorso non specifica adeguatamente il contenuto della notificazione contestata e non coglie la procedura effettivamente seguita.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'onere dell'amministrazione di provare il domicilio dichiarato; la Corte ritiene la doglianza generica e non supportata da elementi specifici.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso difetta di specificità perché non trascrive il contenuto della notificazione contestata e non consente il controllo della censura.
È la procedura di notificazione per irreperibilità assoluta cui la Corte riconduce l'accertamento compiuto dal giudice di pace; le critiche del ricorrente riferite all'irreperibilità temporanea sono quindi reputate fuori fuoco.
È menzionato solo per differenziare la notificazione per temporanea assenza da quella per irreperibilità assoluta; la Corte precisa che la decisione impugnata si fondava sulla seconda e non sulla prima.
È indicato nuovamente per ribadire che il giudice di merito ha accertato in fatto l'esatto adempimento notificatorio mediante la procedura dell'irreperibilità assoluta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato implicitamente dalla formula sul raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, quale conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando investe una norma diversa da quella effettivamente applicata nel provvedimento impugnato, poiché manca la necessaria pertinenza rispetto alla decisione da riesaminare.
- Nel ricorso per cassazione le censure sulla notificazione devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare in modo puntuale il contenuto dell'atto notificato e gli elementi fattuali decisivi, non essendo sufficiente un richiamo generico a documentazione mancante o a irregolarità astratte.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una determinata ratio decidendi, il ricorrente deve confrontarsi con quella specifica ratio; se critica una procedura notificatoria diversa da quella effettivamente accertata, il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza.
- La motivazione del provvedimento è sufficiente quando, pur redatta con modulo prestampato, sia integrata da indicazioni specifiche riferite al caso concreto e consenta di ricostruire con chiarezza l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- L'onere di provare circostanze dedotte a proprio favore, come l'avvenuta impugnazione del diniego di protezione o il diverso domicilio dichiarato, grava sulla parte che le invoca; la mancanza di prova non può essere colmata da mere illazioni o da deduzioni ipotetiche.
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