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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27207/2025 del 11/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un’aggressione fisica avvenuta all’interno di un esercizio commerciale, in occasione di una richiesta di restituzione di una somma asseritamente data in prestito. La persona offesa agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali e al turbamento psichico riportati. In primo grado fu valorizzato il giudicato penale di condanna dell’autore della lesione, con affermazione della sua responsabilità civile e liquidazione equitativa del danno in euro 2.000. In appello il soccombente contestò: a) il mancato riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata, sostenendo che questa si fosse recata nel negozio per reclamare un credito poi accertato come inesistente in altro giudizio; b) la quantificazione del danno, ritenuta priva di adeguati criteri oggettivi e illegittimamente effettuata in via equitativa nonostante la documentazione medica attestasse soli 7 giorni di prognosi. Con il ricorso per cassazione dedusse, in sintesi, violazione degli artt. 115, 116 e 1227 c.c., oltre a vizi motivazionali e violazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116 c.p.c., 1226 e 2056 c.c. e dell’art. 111 Cost., censurando sia la motivazione della sentenza d’appello sia la liquidazione del danno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato, e in parte inammissibile, il primo motivo: la doglianza sulla motivazione apparente era in realtà un tentativo di contestare il merito della ricostruzione fattuale; la censura relativa all’omesso esame della sentenza civile precedente era inammissibile per doppia conforme, per difetto di specifica indicazione dell’atto e comunque per difetto di decisività, poiché l’infondatezza del credito non dimostra né che esso abbia effettivamente causato il diverbio né che possa integrare concorso colposo della vittima. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo la liquidazione equitativa facendo riferimento alle sofferenze patite, alla gravità dell’illecito e alle peculiarità della fattispecie; in una vicenda di modesta entità era legittimo orientare la valutazione soprattutto alla componente morale del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.p.

    il giudicato penale di condanna è stato ritenuto vincolante nel giudizio civile quanto all’accertamento della responsabilità dell’autore del reato e dei suoi effetti rilevanti ai fini risarcitori

  • art. 1227 c.c.

    invocato per sostenere il concorso colposo della danneggiata; la Corte ha escluso che gli elementi dedotti integrassero una colpa della vittima o una concausa idonea a ridurre il risarcimento

  • art. 1226 c.c.

    consente la liquidazione equitativa del danno quando la precisa quantificazione non sia possibile o sia comunque rimessa alla valutazione del giudice

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale norma che estende ai fatti illeciti i criteri di liquidazione del danno compatibili con la responsabilità extracontrattuale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella rubrica del motivo, ma la censura è stata ritenuta non pertinente o comunque infondata nei limiti prospettati

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nella rubrica del motivo, senza che la doglianza conducesse a un vizio scrutinabile nei termini dedotti

  • art. 360 c.p.c.

    terzo e quinto comma; comma primo, n. 5; quarto comma

    la Corte ha distinto tra vizio di motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo; ha escluso che il ricorso potesse investire il contenuto della motivazione sotto forma di mero dissenso sul merito; ha inoltre applicato la preclusione della doppia conforme

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    è stato ribadito l’onere di specifica indicazione dell’atto o documento richiamato, a pena di inammissibilità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza motivazionale e della pretesa carenza di un percorso logico nella liquidazione del danno

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel collegamento con il contributo unificato aggiuntivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisasse una reale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di applicazione dei criteri di liquidazione del danno

  • art. 114 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 2051 c.p.c.

    non citato; non inserito

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione sia, per ragioni redazionali o logiche interne, obiettivamente mancante o incomprensibile; non può essere invocato per contestare il merito della ricostruzione fattuale o per lamentare un semplice dissenso sul risultato valutativo del giudice.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia specificamente indicato, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; inoltre, in caso di doppia conforme, il ricorso è inammissibile se non si indica in modo puntuale in cosa divergano le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
  • La sola circostanza che un credito rivendicato dalla persona offesa sia stato ritenuto infondato in altro giudizio non dimostra, di per sé, che tale pretesa abbia causato il fatto lesivo né integra automaticamente un concorso colposo della vittima nella successiva aggressione.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, degli elementi considerati; in una vicenda di limitata entità, la valutazione può essere orientata soprattutto alla componente morale del pregiudizio, purché risulti coerente con le modalità dell’illecito e con le peculiarità del caso concreto.
  • La critica alla quantificazione del danno non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione di merito, specie quando il giudice abbia già esplicitato i criteri equitativi seguiti e la somma liquidata appaia ragionevole rispetto al fatto dannoso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civile generaleImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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