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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Normativa italiana24G00171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto interviene sul testo unico immigrazione e su norme collegate per semplificare e digitalizzare le procedure di ingresso di lavoratori stranieri, programmare i flussi 2025 e rafforzare i controlli su documentazione e requisiti. Introduce inoltre un nuovo permesso per vittime di sfruttamento lavorativo, misure di assistenza e protezione, e ulteriori disposizioni sanzionatorie e finanziarie.

Misure urgenti su flussi migratori, ingressi di lavoratori stranieri e tutela vittime di sfruttamento

Misure urgenti in materia di immigrazione, lavoro straniero e tutela delle vittime di sfruttamento

Il provvedimento modifica in più punti il testo unico immigrazione e norme collegate, con l’obiettivo di rendere più rapide e digitali le procedure di ingresso per lavoro, rafforzare i controlli sui datori di lavoro e introdurre una tutela specifica per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo.

Digitalizzazione e requisiti per visti, nulla osta e contratti di soggiorno

Vengono introdotti l’obbligo di trasmissione telematica della domanda di nulla osta al lavoro e l’uso di firma digitale o altra firma elettronica qualificata per alcuni allegati e per il contratto di soggiorno. È richiesto anche l’indicazione del domicilio digitale. Per il visto nazionale è previsto il rilascio degli identificatori biometrici secondo la normativa UE sui visti di breve durata. È inoltre esclusa l’applicazione del contraddittorio procedimentale di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per i procedimenti relativi ai visti di ingresso e ai correlati rifiuti o revoche del permesso di soggiorno.

Controlli, termini e cause di irricevibilità nelle procedure di assunzione

La verifica preventiva della disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio si considera negativa se il centro per l’impiego non risponde entro otto giorni. La richiesta di nulla osta diventa irricevibile per il datore che, nel triennio precedente, non abbia poi sottoscritto un precedente contratto di soggiorno, salvo causa a lui non imputabile, e anche per il datore nei cui confronti risulti decreto che dispone il giudizio o sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di tratta, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione o intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il datore deve confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di conclusione degli accertamenti sul visto; in difetto la domanda si intende rifiutata e il nulla osta già rilasciato è revocato.

Contratto di soggiorno e coordinamento con il rilascio del visto

Entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia, datore e lavoratore devono sottoscrivere il contratto di soggiorno e trasmetterlo telematicamente allo sportello unico per l’immigrazione. Il lavoratore può firmare anche in forma autografa; la firma digitale del datore sulla copia informatica costituisce dichiarazione sostitutiva circa l’autografia della firma del lavoratore. Per il lavoro stagionale e per altre fattispecie richiamate dalla norma sono adeguati i tempi e le modalità di trasmissione del contratto, con invio telematico allo sportello unico per gli adempimenti del permesso di soggiorno.

Lavoro stagionale e piattaforma SIISL

Per i lavoratori stagionali viene previsto l’invio della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno all’INPS, che procede all’iscrizione d’ufficio alla piattaforma SIISL. La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine del precedente contratto. Nel periodo di validità del nulla osta il lavoratore può svolgere attività stagionale presso lo stesso o altro datore, se l’intermediazione avviene tramite SIISL.

Programmazione dei flussi 2025 e precompilazione delle domande

Per il 2025 è prevista la precompilazione telematica delle domande di nulla osta, con controlli di veridicità già all’accesso. La precompilazione si svolge dal 1° al 30 novembre 2024 e, per le domande relative al termine del 1° ottobre 2025, dal 1° al 31 luglio 2025. Dal 1° dicembre 2024 e, per la seconda finestra, dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l’Ispettorato nazionale del lavoro effettua verifiche sul rispetto del contratto collettivo e sulla congruità delle richieste, anche con il supporto di Agenzia delle entrate e, per l’agricoltura, di AGEA.

Quote, settori e finestre temporali per il 2025

Le quote del lavoro stagionale 2025 sono ripartite in misura uguale tra settore agricolo e turistico-alberghiero, restando ferme le quote di riserva. Per il settore agricolo le domande decorrono dalle ore 9 del 12 febbraio 2025; per il turismo-alberghiero il 70% delle domande dal 12 febbraio 2025 e il 30% dal 1° ottobre 2025. Per gli ingressi del comma 2 le domande decorrono dalle ore 9 del 7 febbraio 2025. È inoltre riservata alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive e del numero massimo di istanze previste per l’assistenza familiare e sociosanitaria.

Ingressi fuori quota per assistenza familiare e sociosanitaria

In via sperimentale per il 2025 e per ciascun anno dal 2026 al 2028 sono rilasciati, fuori quota, fino a 10.000 nulla osta/visti/permessi per lavoro subordinato destinati all’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, grandi anziane o bambini fino a sei anni. Le domande passano tramite agenzie per il lavoro e associazioni datoriali; per i primi dodici mesi il lavoratore può svolgere solo tali attività e i cambi di datore richiedono autorizzazione preliminare.

Tutela dei lavoratori stranieri vittime di sfruttamento lavorativo

È introdotto l’art. 18-ter del testo unico immigrazione, che prevede un permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il permesso è rilasciato con immediatezza, su proposta dell’autorità giudiziaria, quando la vittima contribuisce utilmente all’emersione dei fatti; dura sei mesi, è rinnovabile e consente assistenza, studio e lavoro. Può essere convertito in permesso per lavoro o studio ed è revocabile in caso di condotta incompatibile o di venir meno delle condizioni di rilascio. Sono abrogati i precedenti commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell’art. 22, con rinvio sostanziale al nuovo art. 18-ter.

Misure di assistenza, protezione e patrocinio

Ai titolari del nuovo permesso possono essere riconosciute misure di assistenza finalizzate a formazione e inserimento sociale e lavorativo, anche tramite SIISL, con durata non superiore al permesso. Sono previste esclusioni per chi abbia condanne o misure di prevenzione incompatibili e la possibilità di estendere le misure anche ai parenti e affini entro il secondo grado. Si applicano, se ne ricorrono i presupposti, le misure di protezione e vigilanza previste dalla normativa speciale e le misure della legge n. 6/2018. È inoltre previsto il patrocinio a spese dello Stato per il lavoratore straniero persona offesa del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che contribuisca all’emersione del reato.

Sanzioni e rafforzamento dei controlli

Sono innalzate alcune sanzioni nel settore della somministrazione e vengono rafforzate le sanzioni amministrative per violazioni dei provvedimenti relativi alle attività di soccorso in mare e, per gli aeromobili privati impegnati in attività non occasionali di ricerca, per omessa informazione e inosservanza delle indicazioni operative. Sono previste anche misure di fermo amministrativo della nave o dell’aeromobile e un sistema di accertamento e contestazione con competenze specifiche delle autorità amministrative e di polizia.

Disposizioni finanziarie e personale

Il decreto stanzia risorse per l’anno 2024 e per gli anni successivi per l’estensione di personale negli uffici dell’interno e degli affari esteri, per la cooperazione di polizia con Paesi terzi e per il funzionamento delle strutture connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale. Sono inoltre previste nuove autorizzazioni ad assumere personale a tempo indeterminato nei Ministeri dell’interno e degli affari esteri, con incrementi delle rispettive dotazioni organiche.

Decorrenza

Le modifiche principali si applicano, per le domande di visto nazionale, dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto per alcune disposizioni specifiche; le restanti si applicano dalla data di decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 previste dal DPCM 27 settembre 2023. Alcune misure sono espressamente limitate al 2025 o al triennio 2025-2027, mentre la sperimentazione sull’assistenza familiare e sociosanitaria opera fino al 2028.

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