Cassazione Civile, Ordinanza n. 27211/2025 del 11/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestori cava)
La controversia
La controversia nasce da un complesso rapporto relativo a terreni concessi in comodato per coltivazione di cava e successiva sistemazione finale del sito come discarica di inerti. I proprietari sostenevano che, invece di ricevere solo materiali consentiti, nel sito sarebbero stati riversati rifiuti speciali in modo illecito, con sequestro penale dell’area, blocco delle attività, mancata esecuzione del ripristino finale e ritardo nella restituzione dei terreni. Chiedevano quindi la messa in pristino o il relativo costo, oltre al risarcimento del mancato guadagno da mancata coltivazione. La Corte d’appello aveva rigettato le domande risarcitorie nei confronti delle persone fisiche per difetto di nesso causale, valorizzando la c.t.u. secondo cui la coltivazione agricola di produzione alimentare o zootecnica era comunque vietata dalla normativa sulle discariche e, inoltre, la trasformazione agricola del sito dipendeva dalle determinazioni del Comune. Nel ricorso per cassazione i proprietari deducevano: (1) violazione delle norme sul ripristino ambientale e della disciplina processuale e sostanziale, sostenendo che il divieto normativo riguarderebbe solo le colture a destinazione alimentare umana o zootecnica, non la coltivazione di cereali per filiere industriali, e che sarebbe stato possibile predisporre una copertura multistrato idonea a una coltivazione superficiale in sicurezza; (2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la situazione che si sarebbe avuta senza i conferimenti illeciti, la limitazione dell’area effettivamente interessata dai rifiuti, il ritardato dissequestro, la precedente coltivazione e i documenti tecnici e progettuali che, secondo loro, dimostravano il nesso causale tra condotta illecita e danno economico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non censurava tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva infatti fondato il rigetto anche sulla ragione, non specificamente attaccata, che ogni decisione sulla trasformazione agricola del sito spettava al Comune di Trivignano Udinese. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché formulato in modo promiscuo, cumulatando doglianze eterogenee e riferendo il vizio di omesso esame non a un fatto storico decisivo, ma a un insieme di argomentazioni, documenti e tesi difensive, in contrasto con i limiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
allegato 2, punto 3.1; allegato 1, punto 1.2.3
La disciplina sulle discariche è stata letta nel senso che, in post-gestione, è vietato lo sfruttamento agricolo della superficie per produzioni alimentari umane o zootecniche e, secondo la Corte di merito richiamata, è comunque preclusa qualsiasi attività che incida sull’ultimo strato di copertura finale.
Richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo, ma senza accoglimento della censura.
Richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo, ma senza accoglimento della censura.
Richiamato sia nel primo sia nel secondo motivo; la Corte ribadisce che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere costruito come generica rilettura del materiale probatorio.
Richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo, ma non idoneo a superare la ratio decidendi impugnata.
Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria extracontrattuale proposta in giudizio.
Richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo, ma non decisivo ai fini della cassazione.
Richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo, senza specifica affermazione di principio accolta dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda questioni, argomentazioni, documenti in sé o una pluralità indistinta di circostanze.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il presupposto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma di introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes, poiché la ratio non impugnata si consolida ed è sufficiente a reggere la decisione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per riproporre un complesso di argomentazioni difensive, una diversa lettura delle prove o una contestazione globale della motivazione.
- In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, mediante richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o sostituzione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito con una ritenuta più plausibile dal ricorrente.
- Se la normativa speciale sul ripristino/gestione di un sito impedisce l’uso agricolo per certe finalità, la pretesa risarcitoria per mancato sfruttamento agricolo deve confrontarsi con tale limite normativo e con l’assetto autorizzatorio dell’ente competente, non potendo essere fondata su un’astratta possibilità di coltivazione non compatibile con la disciplina di settore.
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