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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27210/2025 del 11/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto che assumeva di essere erede universale del titolare dei conti correnti ha convenuto in giudizio due persone fisiche e due banche, chiedendo il risarcimento del danno per la presunta distrazione, tra il 1999 e il 2004, di ingenti somme dai conti del de cuius, approfittando della sua fragilità fisica. Dopo un primo rigetto, una precedente cassazione con rinvio aveva imposto alla Corte d'appello di acquisire ulteriore documentazione bancaria e di considerare una lettera come atto interruttivo della prescrizione. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale, all'esito di una nuova consulenza e di acquisizioni documentali, ha nuovamente rigettato la domanda, ritenendo che le sole operazioni tra uscite dai conti del de cuius e accrediti sui conti della segretaria non presentassero un’anomalia tale da far presumere distrazioni. Il ricorrente ha proposto sette motivi di cassazione: i primi tre contestavano, con diverse qualificazioni, la gestione del giudizio di rinvio e del quesito peritale, lamentando una contraddizione sul preteso giudicato interno e la mancata riformulazione del mandato al consulente; il quarto e il quinto denunciavano il mancato rispetto dell’ordine di esibizione di documenti bancari e l’omessa pronuncia sulle eccezioni relative; il sesto invocava l’omesso esame di fatti decisivi; il settimo riproponeva, in modo generico, le questioni sulla responsabilità degli altri convenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi, osservando in sintesi che: non vi era alcun vincolo di giudicato interno sulla nuova valutazione di merito operata dal giudice di rinvio; le doglianze sul quesito peritale e sui poteri del giudice rispetto alla consulenza attenevano a profili di merito o comunque non incidevano sulla validità della sentenza; la censura sull’ordine di esibizione non individuava specifiche affermazioni di diritto della sentenza impugnata e, comunque, l’eventuale mancato adempimento avrebbe potuto solo fondare argomenti di prova, potere discrezionale del giudice di merito; l’omessa pronuncia non era dedotta nel rispetto degli oneri di specificazione; il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dalla doppia conforme e, in ogni caso, era stato costruito impropriamente sull’insieme delle argomentazioni difensive, non su un fatto storico decisivo. Il settimo motivo è stato considerato non come motivo autonomo, ma come mera riproposizione di questioni assorbite e quindi non scrutinabile. La Corte ha compensato integralmente le spese per la complessità della vicenda e ha dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per escludere che vi fosse un giudicato interno vincolante sulla valutazione di merito compiuta dal giudice di rinvio

  • artt. 324, 383 e 384 c.p.c.

    evocati dal ricorrente, ma ritenuti non violati poiché la pronuncia rescindente non imponeva una nuova valutazione di merito predeterminata

  • artt. 113, 115, 116, 132 e 279 c.p.c.

    richiamati in ricorso, ma le censure sono state giudicate inammissibili perché attinenti a valutazioni di merito o prive di decisività

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 63 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 127 c.p.c.

    invocato per sostenere il potere di direzione dell’udienza, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza, ma non ritenuto violato

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza, ma non ritenuto violato

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza, ma non ritenuto violato

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato per la rinnovazione della consulenza, ma la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile

  • art. 119 t.u.b.

    invocato per ottenere l’esibizione della documentazione bancaria; la Corte ha rilevato che la questione non era trattata nella sentenza impugnata e quindi la censura era inammissibile

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato per l’ordine di esibizione; la Corte ha osservato che l’eventuale mancato adempimento consente solo valutazioni discrezionali del giudice

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificazione e per carenza di decisività

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state respinte perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per nullità della sentenza/procedimento, ma la Corte ha escluso un vizio motivazionale radicale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatto decisivo, ma ritenuto inammissibile per doppia conforme e per difetto del requisito del fatto storico decisivo

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    richiamato come causa di preclusione al motivo ex n. 5 in presenza di doppia conforme

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato quale precedente disciplina della preclusione al motivo ex n. 5 in caso di doppia conforme

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la condanna ex art. 96, poi revocata in appello, era stata originariamente applicata dal tribunale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di rinvio, il giudice di merito resta libero di rivalutare il materiale istruttorio nei limiti del principio di diritto enunciato dalla cassazione; non si forma un giudicato interno su valutazioni di merito non coperte da specifica statuizione rescindente.
  • Le censure che attengono alla ricostruzione del fatto, alla valutazione delle prove o alla formulazione del quesito peritale sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non individua specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che sarebbero in contrasto con la norma invocata.
  • L’omesso adempimento di un ordine di esibizione documentale non determina automaticamente l’accoglimento della domanda o della censura: il giudice può trarne soltanto argomenti di prova, secondo valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
  • La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere costruito come sommatoria di argomentazioni difensive o di questioni complessive della controversia.
  • In caso di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio di omesso esame è ulteriormente precluso nei termini stabiliti dall’art. 360 c.p.c. e dalla disciplina applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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