Cassazione Civile, Ordinanza n. 27212/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per l’anno d’imposta 2012, qualificata come recupero di interessi di sospensione maturati dal 13.10.2011 all’08.11.2012 a seguito della revoca di una precedente sospensione. La Commissione/CGT di primo grado aveva accolto il ricorso della società, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo la cartella sufficientemente motivata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la CGT2 non avrebbe spiegato perché non fosse necessario indicare nella cartella la causa della sospensione, l’autorità che l’aveva disposta e il giudizio in cui era stata concessa; 2) omessa pronuncia su eccezione di inammissibilità dell’appello e sulla censura relativa al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio; 3) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990, per avere ritenuto la cartella motivata senza verificare se fosse il primo atto relativo agli interessi e senza considerare che l’atto prodromico richiamato non sarebbe stato notificato; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata notificazione e allegazione del provvedimento di revoca della sospensione richiamato in cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso la motivazione apparente, ritenendo che la sentenza impugnata esprimesse in modo логico la ratio decidendi. Ha ritenuto corretta la motivazione per relationem della cartella, osservando che la pretesa per interessi era accessoria ad un atto impositivo già conosciuto dalla contribuente e che la cartella non costituiva il primo atto per il recupero degli interessi, ma solo la loro quantificazione dopo la sospensione. Ha inoltre escluso l’omessa pronuncia, sia perché il vizio lamentato sull’appello riguardava una questione di rito, sia perché la decisione di accoglimento dell’appello implicava il rigetto delle eccezioni della contribuente, comprese quelle sull’onere della prova. Infine, ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sull’omesso esame della mancata notificazione del provvedimento di sospensione, rilevando che, se esistente, si sarebbe trattato di un vizio di violazione di legge e non di un fatto storico decisivo omesso. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo dell’iter logico seguito dal giudice.
Il vizio di omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione di merito, non su questioni di rito.
È richiamato nel contesto della dedotta omessa pronuncia e della riproposizione delle questioni in appello.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato nel motivo sull’omessa pronuncia e sulla disciplina del processo tributario.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, purché l’atto richiamato sia conoscibile e ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Concorre a definire l’obbligo generale di motivazione dell’atto amministrativo, applicato agli atti tributari.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L’appello nel processo tributario è specificamente motivato anche quando l’Amministrazione riproponga in appello le ragioni già dedotte in primo grado, purché emerga la volontà di censurare la decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso per nullità della sentenza e del procedimento per vizi processuali e di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro della censura di violazione o falsa applicazione di legge in tema di motivazione della cartella.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la deduzione di un vizio giuridico.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente materialmente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta la mera sinteticità della motivazione se la ratio decidendi è percepibile.
- Nel processo tributario la cartella di pagamento è congruamente motivata per relationem quando richiama un atto precedente già determinativo del debito e degli interessi, indicando l’importo degli accessori maturati.
- Se la cartella non costituisce il primo atto relativo alla pretesa per interessi, non è necessario riprodurre integralmente l’atto presupposto; è sufficiente il richiamo al contenuto essenziale dell’atto richiamato, purché esso sia conoscibile dal contribuente.
- L’obbligo di allegazione dell’atto richiamato sussiste solo quando l’atto non sia stato riprodotto nel suo contenuto essenziale e non risulti comunque conosciuto dal destinatario.
- Nel processo tributario l’appello è specificamente motivato anche se l’Amministrazione ripropone le stesse argomentazioni già svolte in primo grado, quando dall’atto di gravame emerga comunque la volontà di censurare la decisione impugnata.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di accoglimento dell’appello o il complessivo impianto logico della sentenza comportino implicitamente il rigetto delle questioni sollevate dalla parte.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per dedurre un vizio di violazione di legge mascherato come omesso esame di un fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27206/2025 del 11/10/2025
- ordinanza_civile · 11 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27207/2025 del 11/10/2025
- ordinanza_civile · 11 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27208/2025 del 11/10/2025
- ordinanza_civile · 11 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27209/2025 del 11/10/2025
- ordinanza_civile · 11 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27210/2025 del 11/10/2025
- ordinanza_civile · 11 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27211/2025 del 11/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →