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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27212/2025 del 11/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per l’anno d’imposta 2012, qualificata come recupero di interessi di sospensione maturati dal 13.10.2011 all’08.11.2012 a seguito della revoca di una precedente sospensione. La Commissione/CGT di primo grado aveva accolto il ricorso della società, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo la cartella sufficientemente motivata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la CGT2 non avrebbe spiegato perché non fosse necessario indicare nella cartella la causa della sospensione, l’autorità che l’aveva disposta e il giudizio in cui era stata concessa; 2) omessa pronuncia su eccezione di inammissibilità dell’appello e sulla censura relativa al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio; 3) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990, per avere ritenuto la cartella motivata senza verificare se fosse il primo atto relativo agli interessi e senza considerare che l’atto prodromico richiamato non sarebbe stato notificato; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata notificazione e allegazione del provvedimento di revoca della sospensione richiamato in cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso la motivazione apparente, ritenendo che la sentenza impugnata esprimesse in modo логico la ratio decidendi. Ha ritenuto corretta la motivazione per relationem della cartella, osservando che la pretesa per interessi era accessoria ad un atto impositivo già conosciuto dalla contribuente e che la cartella non costituiva il primo atto per il recupero degli interessi, ma solo la loro quantificazione dopo la sospensione. Ha inoltre escluso l’omessa pronuncia, sia perché il vizio lamentato sull’appello riguardava una questione di rito, sia perché la decisione di accoglimento dell’appello implicava il rigetto delle eccezioni della contribuente, comprese quelle sull’onere della prova. Infine, ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sull’omesso esame della mancata notificazione del provvedimento di sospensione, rilevando che, se esistente, si sarebbe trattato di un vizio di violazione di legge e non di un fatto storico decisivo omesso. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente materialmente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta la mera sinteticità della motivazione se la ratio decidendi è percepibile.
  • Nel processo tributario la cartella di pagamento è congruamente motivata per relationem quando richiama un atto precedente già determinativo del debito e degli interessi, indicando l’importo degli accessori maturati.
  • Se la cartella non costituisce il primo atto relativo alla pretesa per interessi, non è necessario riprodurre integralmente l’atto presupposto; è sufficiente il richiamo al contenuto essenziale dell’atto richiamato, purché esso sia conoscibile dal contribuente.
  • L’obbligo di allegazione dell’atto richiamato sussiste solo quando l’atto non sia stato riprodotto nel suo contenuto essenziale e non risulti comunque conosciuto dal destinatario.
  • Nel processo tributario l’appello è specificamente motivato anche se l’Amministrazione ripropone le stesse argomentazioni già svolte in primo grado, quando dall’atto di gravame emerga comunque la volontà di censurare la decisione impugnata.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di accoglimento dell’appello o il complessivo impianto logico della sentenza comportino implicitamente il rigetto delle questioni sollevate dalla parte.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per dedurre un vizio di violazione di legge mascherato come omesso esame di un fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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