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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27208/2025 del 11/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente sportivo)

La controversia

La controversia nasce dal mancato versamento, da parte della lega professionistica, di contributi mutualistici ex legge Melandri e di contributi per valorizzazione giocatori previsti dalle norme federali, che secondo i ricorrenti sarebbero stati illegittimamente bloccati dal presidente pro tempore della lega per favorire la nascita di una nuova società calcistica. Gli attori avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla società calcistica fallita e da loro stessi in proprio, sostenendo che l’erogazione tempestiva delle somme avrebbe consentito di soddisfare i creditori e di evitare il fallimento, con ulteriori pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano negato la legittimazione dei ricorrenti a far valere i crediti della società estinta, ritenendo che, durante il fallimento, il curatore non fosse stato informato dell’esistenza del credito e del giudizio pendente; inoltre avevano escluso il nesso causale tra il mancato pagamento e il dissesto della società. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio di motivazione per avere la Corte d’appello desunto una rinuncia al credito da un mero comportamento omissivo; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2495 c.c. per avere posto a loro carico l’onere di provare che la chiusura del fallimento non derivasse da una rinuncia al credito; 3) vizi motivazionali e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere escluso il nesso causale tra il mancato pagamento dei contributi e il fallimento, nonché per non avere valorizzato alcune prove documentali, tra cui una certificazione del credito sottoscritta dal presidente della lega e alcune iniziative penali e disciplinari intraprese dagli attori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata era chiara: la Corte d’appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nel caso di fallimento chiuso per insufficienza di attivo e successiva estinzione della società, il credito non comunicato al curatore può considerarsi tacitamente rinunciato dalla società/soci, poiché il comportamento omissivo dei soci o amministratori impedisce al curatore di valutarne l’utile coltivazione nell’interesse della massa. Ha respinto il secondo motivo perché la regola sulla presunzione di rinuncia richiamata dai ricorrenti, riferita alla mancata iscrizione di crediti nel bilancio di liquidazione, non era pertinente: qui il punto decisivo era la mancata informazione del curatore su un credito litigioso durante il fallimento, comportamento ritenuto sintomatico di rinuncia a far valere successivamente il credito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la censura di motivazione apparente non coglieva la ratio decidendi e che le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. tendevano in realtà a rivalutare il merito e le prove, fuori dai limiti del giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore delle controricorrenti, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, che deve emergere dal testo della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova non è stato ritenuto invertito; la regola invocata dai ricorrenti non si applicava alla fattispecie concreta.

  • art. 2495 c.c.

    La successione dei soci nei rapporti residui della società estinta opera solo secondo i presupposti ricostruiti dalla giurisprudenza, qui esclusi per la mancata comunicazione del credito al curatore.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura per nullità della motivazione è stata esaminata alla luce del paradigma dell’anomalia motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sul fatto storico è ristretto; nel caso concreto, la doglianza era inoltre preclusa dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato quale norma che, in caso di doppia conforme, limita la deducibilità del vizio di omesso esame.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso in sede di legittimità.

  • art. 118, comma 1, n. 4, l. fall.

    La chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • art. 42 l. fall.

    La dichiarazione di fallimento determina lo spossessamento del fallito rispetto ai beni compresi nel fallimento.

  • art. 43 l. fall.

    Nelle controversie patrimoniali relative ai rapporti compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la misura dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale.

Massime di principio

  • Nel fallimento chiuso per insufficienza di attivo, il credito non portato a conoscenza del curatore da soci o amministratori può essere considerato rinunciato in modo tacito, poiché la mancata informazione impedisce al curatore di esercitare la valutazione nell’interesse della massa e ostacola la successiva pretesa dei soci successori.
  • La legittimazione suppletiva del fallito o dell’ex socio nei rapporti patrimoniali della società estinta presuppone il disinteresse consapevole degli organi della procedura; se il curatore non conosce il credito, non può configurarsi alcun disinteresse e la pretesa non è utilmente recuperabile dal successore.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e il controllo non può estendersi alla mera insufficienza o alla diversa lettura delle prove.
  • Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito; la violazione è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte o attribuisca a una prova un valore giuridico incompatibile con la sua natura.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è ulteriormente limitata e non può essere veicolata per riesaminare fatti già scrutinati dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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