Cassazione Civile, Ordinanza n. 09385/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972, relativa a IRPEF per il periodo d’imposta 2009. L’amministrazione contestava che il contribuente avesse indicato in dichiarazione un credito derivante da acconti 2009 non versati, ma sospesi in ragione dell’emergenza sisma Abruzzo; secondo l’Ufficio, tali acconti non potevano essere esposti a credito e il recupero era legittimo. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella in primo e secondo grado. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione delle norme emergenziali sul sisma e delle disposizioni del TUIR e delle preleggi, sostenendo che la CTR aveva esteso indebitamente la disciplina di favore a periodi o importi non coperti dalla normativa e aveva così legittimato un indebito vantaggio per il contribuente, ritenuto dall’Ufficio configurante abuso del diritto.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma ha respinto l’unico motivo. Ha osservato che, per i contribuenti residenti nei comuni del cratere sismico, la disciplina speciale successiva al sisma del 2009 prevedeva la sospensione e poi la ripresa dei versamenti secondo regole specifiche, con rinvio ai provvedimenti direttoriali per le modalità di pagamento. Ha richiamato un precedente conforme e ha condiviso la motivazione della CTR secondo cui il provvedimento direttoriale invocato dall’Ufficio riguardava una diversa platea di contribuenti e non poteva essere applicato ai soggetti del cratere. Ne è conseguita la conferma dell’annullamento della cartella. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell’intimato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del recupero a ruolo dell’importo contestato
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme all’art. 36-bis per la formazione del ruolo
art. 1, comma 1, d.m. 9 aprile 2009
ha disposto la sospensione dei termini di versamento tributario per i soggetti della provincia dell’Aquila nel periodo emergenziale
art. 1, comma 1, O.P.C.M. n. 3780/2009
ha disciplinato la sospensione dei versamenti per i residenti nel cratere sismico
art. 25, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102
ha previsto la ripresa dei versamenti da giugno 2010 con modalità demandate a provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
art. 39, commi 3-bis e 3-ter, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122
ha differito al gennaio 2011 la ripresa della riscossione per i residenti nel cratere, senza sanzioni né interessi, in 120 rate mensili
art. 33, comma 28, l. 12 novembre 2011, n. 183
ha ulteriormente disciplinato la ripresa della riscossione e ridotto al 40 per cento l’ammontare dovuto per ciascun tributo o carico sospeso, al netto di quanto già versato
Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 16 marzo 2010, n. 42341
invocato dall’Ufficio, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie perché riferito ai soggetti fuori dal cratere sismico
Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 23 novembre 2010, n. 151122
richiamato quale atto che disciplina concretamente la ripresa dei versamenti per i residenti nel cratere, mediante rateizzazione
art. 22 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato nel motivo come norma asseritamente violata, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione autonoma
richiamato dall’Ufficio per censurare l’applicazione analogica di norme eccezionali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Le disposizioni emergenziali di favore per i contribuenti colpiti da un evento sismico devono essere applicate entro il perimetro soggettivo e oggettivo tracciato dal legislatore e dagli atti attuativi, senza estensioni analogiche a fattispecie diverse.
- Quando la disciplina speciale demanda a provvedimenti direttoriali la sola regolazione delle modalità di ripresa dei versamenti, tali provvedimenti non possono essere utilizzati per rideterminare l’entità sostanziale del tributo dovuto o per comprimere il beneficio riconosciuto dalla normativa primaria.
- Il credito esposto in dichiarazione in relazione ad acconti la cui omissione di versamento è dovuta a sospensione normativa non può essere qualificato indebitamente come credito non spettante se la disciplina speciale consente la sospensione e la successiva ripresa secondo le regole previste per i destinatari della misura.
- Nel controllo automatizzato, il recupero a tassazione deve confrontarsi con la disciplina speciale applicabile al caso concreto; il richiamo a norme o provvedimenti relativi a una diversa platea di contribuenti non è idoneo a sorreggere la pretesa erariale.
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