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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09385/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972, relativa a IRPEF per il periodo d’imposta 2009. L’amministrazione contestava che il contribuente avesse indicato in dichiarazione un credito derivante da acconti 2009 non versati, ma sospesi in ragione dell’emergenza sisma Abruzzo; secondo l’Ufficio, tali acconti non potevano essere esposti a credito e il recupero era legittimo. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella in primo e secondo grado. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione delle norme emergenziali sul sisma e delle disposizioni del TUIR e delle preleggi, sostenendo che la CTR aveva esteso indebitamente la disciplina di favore a periodi o importi non coperti dalla normativa e aveva così legittimato un indebito vantaggio per il contribuente, ritenuto dall’Ufficio configurante abuso del diritto.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma ha respinto l’unico motivo. Ha osservato che, per i contribuenti residenti nei comuni del cratere sismico, la disciplina speciale successiva al sisma del 2009 prevedeva la sospensione e poi la ripresa dei versamenti secondo regole specifiche, con rinvio ai provvedimenti direttoriali per le modalità di pagamento. Ha richiamato un precedente conforme e ha condiviso la motivazione della CTR secondo cui il provvedimento direttoriale invocato dall’Ufficio riguardava una diversa platea di contribuenti e non poteva essere applicato ai soggetti del cratere. Ne è conseguita la conferma dell’annullamento della cartella. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell’intimato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le disposizioni emergenziali di favore per i contribuenti colpiti da un evento sismico devono essere applicate entro il perimetro soggettivo e oggettivo tracciato dal legislatore e dagli atti attuativi, senza estensioni analogiche a fattispecie diverse.
  • Quando la disciplina speciale demanda a provvedimenti direttoriali la sola regolazione delle modalità di ripresa dei versamenti, tali provvedimenti non possono essere utilizzati per rideterminare l’entità sostanziale del tributo dovuto o per comprimere il beneficio riconosciuto dalla normativa primaria.
  • Il credito esposto in dichiarazione in relazione ad acconti la cui omissione di versamento è dovuta a sospensione normativa non può essere qualificato indebitamente come credito non spettante se la disciplina speciale consente la sospensione e la successiva ripresa secondo le regole previste per i destinatari della misura.
  • Nel controllo automatizzato, il recupero a tassazione deve confrontarsi con la disciplina speciale applicabile al caso concreto; il richiamo a norme o provvedimenti relativi a una diversa platea di contribuenti non è idoneo a sorreggere la pretesa erariale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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