Cassazione Civile, Ordinanza n. 09201/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società mutuataria aveva ottenuto in primo e secondo grado il rigetto delle domande con cui sosteneva che un mutuo ipotecario stipulato nel 2000 fosse assistito da condizioni economiche usurarie e che il tasso d’interesse fosse indeterminato o indeterminabile. In cassazione ha articolato cinque motivi: (1) contestazione dell’uso della circolare Banca d’Italia del 3 luglio 2013, perché non prodotta in giudizio dalla banca; (2) contestazione della maggiorazione del 2,1% utilizzata nel confronto tra tasso pattuito e tasso soglia, ritenuta non supportata da rilevazioni statistiche pertinenti; (3) deduzione che il sistema antiusura prevederebbe un solo TEGM per categoria e una sola soglia, con inclusione di ogni costo nella maggiorazione del 50%; (4) censura alla mancata sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento della soglia; (5) censura alla mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficio per verificare i costi effettivi del mutuo. La banca ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che, in materia di usura bancaria, non è consentito cumulare materialmente interessi corrispettivi e moratori, perché hanno funzione diversa; occorre invece un calcolo separato della loro incidenza. Ha poi esaminato congiuntamente gli altri motivi, giudicandoli in parte infondati e in parte inammissibili. Ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, quando i decreti ministeriali non contengono la rilevazione specifica della mora, la verifica va compiuta confrontando il tasso del singolo rapporto, comprensivo della mora, con il TEGM rilevato, aumentando quest’ultimo della maggiorazione media della mora ove disponibile; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la mora pattuita non aveva superato il margine di tolleranza del 2,1% e tale accertamento di fatto non è stato validamente scalfito in cassazione. Sono state quindi poste le spese a carico della ricorrente e dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 644 c.p.
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma la verifica del superamento della soglia va compiuta secondo criteri coerenti con la diversa funzione degli interessi corrispettivi e di mora.
art. 2 l. n. 108/1996
Il tasso soglia si determina in base al TEGM rilevato nei decreti ministeriali, con l’incremento previsto dalla norma; per la mora, se non specificamente rilevata nei decreti, occorre un confronto separato secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
art. 1 d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001
Richiamato quale norma di raccordo del sistema antiusura applicabile al contratto di mutuo oggetto di causa.
art. 1815 c.c.
Richiamato nel quadro delle conseguenze dell’usurarietà nel rapporto di mutuo.
art. 115 c.p.c.
La ricorrente ne invocava la violazione con riferimento alla mancata produzione della circolare Banca d’Italia; la censura è stata disattesa.
art. 116 c.p.c.
Richiamato a fondamento della doglianza sulla valutazione delle risultanze e sulla mancata nomina del consulente tecnico d’ufficio.
art. 61 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una consulenza tecnica d’ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di usura bancaria, interessi corrispettivi e interessi moratori non possono essere sommati materialmente ai fini del raffronto con il tasso soglia, perché hanno diversa funzione: corrispettiva i primi, risarcitorio-punitiva i secondi.
- Se i decreti ministeriali antiusura non contengono una specifica rilevazione della mora, il giudice deve procedere a un confronto separato, utilizzando il TEGM del rapporto e, ove disponibile, la maggiorazione media della mora, senza confondere i due piani di calcolo.
- La declaratoria di usurarietà della clausola di mora può essere chiesta anche in pendenza di rapporto; in tal caso il parametro di verifica è quello vigente al momento dell’accordo, mentre se la mora è già in concreto operativa si guarda al tasso effettivamente applicato dopo l’inadempimento.
- La critica di legittimità che contesti un accertamento di fatto sulla mancata usurarietà della mora deve misurarsi in modo specifico con le ragioni della decisione di merito; censure generiche sulla metodologia di calcolo non sono idonee a scalfire l’accertamento compiuto dal giudice di merito.
- La mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficio non integra, di per sé, vizio di legittimità quando il giudice di merito abbia già svolto un accertamento coerente con il criterio giuridicamente corretto e la doglianza si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
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