Cassazione Civile, Ordinanza n. 09197/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 24 gennaio 2004 avente a oggetto la locazione di un immobile da destinare a uso scolastico, corredato da patti aggiuntivi relativi all'esecuzione di lavori di adeguamento, trasformazione, ampliamento e ristrutturazione dell'immobile. La provincia sosteneva che, per via della rilevanza di tali lavori, il rapporto non fosse una mera locazione ma integrasse una pubblica fornitura o comunque un contratto soggetto alla disciplina degli appalti pubblici, con conseguente nullità della procedura seguita e del negozio. Chiedeva quindi la declaratoria di nullità del contratto e la condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre alla restituzione delle spese di lite. In cassazione ha articolato quattro motivi: (1) erroneo richiamo dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 157/1995 e erronea esclusione dell'applicabilità della disciplina degli appalti pubblici, assumendo che l'immobile richiedesse lavori pubblici rilevanti per diventare idoneo all'uso; (2) erronea qualificazione della fattispecie come locazione-conduzione, in violazione dei criteri ermeneutici contrattuali; (3) erroneo diniego della disapplicazione della sequenza procedimentale; (4) omessa declaratoria di nullità e omessa decisione sulle conseguenze restitutorie e sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul principio per cui il contratto stipulato dalla P.A. per reperire un immobile da adibire alla propria attività istituzionale rientra nella locazione e non nei contratti di fornitura; il secondo motivo perché mirava a una nuova valutazione del fatto e della qualificazione negoziale, non consentita in sede di legittimità senza specifica denuncia dei canoni ermeneutici violati; il terzo perché dipendente da una diversa qualificazione del contratto; il quarto perché assorbito. È stata inoltre respinta l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, in quanto la declaratoria di inammissibilità dei motivi faceva difetto di rilevanza della questione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157
La norma è richiamata per escludere l'applicabilità della disciplina unionale degli appalti di servizi ai contratti di locazione stipulati dalla pubblica amministrazione, in particolare quando si tratti di locazione di fabbricati esistenti.
Per censurare l'interpretazione del contratto occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il punto del ragionamento in cui l'errore sarebbe avvenuto; in mancanza il motivo è generico e inammissibile.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è accoglibile se il ricorso principale è dichiarato inammissibile e la questione perde rilevanza rispetto al giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 2, comma 1, l. 11 febbraio 1994, n. 109
È menzionato come riferimento della qualificazione operata in primo grado, ma la Corte d'appello e la Cassazione escludono che il contratto rientri nelle pubbliche forniture soggette ad appalti pubblici.
Massime di principio
- Il contratto con cui una pubblica amministrazione reperisce un immobile già esistente da adibire alla propria attività istituzionale va normalmente qualificato come locazione e non come contratto di fornitura o appalto pubblico, perché la cosa resta nel patrimonio del locatore e manca una prestazione di facere del proprietario assimilabile a un servizio.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su una specifica ratio decidendi, il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se attacca un argomento diverso o un mero profilo rafforzativo e non la vera base logica della sentenza impugnata.
- La censura di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale è inammissibile se non indica in modo puntuale quali canoni legali siano stati violati e in quale passaggio dell'iter argomentativo l'errore si sarebbe prodotto; non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del fatto o della qualificazione negoziale.
- Le pronunce della Corte di giustizia che riguardano contratti per la realizzazione di opere non ancora iniziate o per immobili da realizzare non sono automaticamente estensibili al caso della mera locazione di un immobile esistente, anche se sono previsti lavori di ampliamento o ristrutturazione a carico del locatore.
- Quando i motivi principali di ricorso sono dichiarati inammissibili, non può essere utilmente chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per una questione che abbia perso rilevanza nel giudizio principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09196/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09199/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09200/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09201/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09202/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09203/2024 del 08/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →