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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09196/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

Una società che aveva intrattenuto rapporti di conto corrente bancario con una banca poi non più parte in causa ha agito per contestare l’illegittimità della prassi anatocistica applicata al tasso di interesse passivo e la validità della commissione di massimo scoperto, deducendo che tale commissione non fosse stata regolarmente pattuita. Dopo il rigetto delle domande in primo grado e il rigetto dell’appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile il motivo d’appello relativo all’adeguamento della capitalizzazione al criterio di simmetricità della delibera CICR 9 febbraio 2000; 2) violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. per il rigetto della censura di nullità della commissione di massimo scoperto; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, perché la corte non avrebbe indicato quale dei plurimi contratti dovesse essere considerato ai fini del contenuto della clausola; 4) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. per errata interpretazione dei contratti e per ritenuta sufficiente determinatezza della clausola.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio della decisione d’appello, fondata sulla mancata censura della preliminare ragione assorbente posta dal tribunale: l’assenza degli estratti conto del periodo 1994-2000 aveva impedito di verificare le conseguenze della dedotta nullità delle clausole originarie. I restanti motivi, relativi alla commissione di massimo scoperto, sono stati ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili: la motivazione della corte territoriale è stata giudicata non apparente, poiché indicava chiaramente che la clausola era sufficientemente determinata in base a misura del tasso, periodicità del conteggio e base di calcolo; inoltre, la censura sulle regole ermeneutiche mirava in realtà a una rivalutazione del contenuto del contratto, operazione non consentita in sede di legittimità. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La censura d’appello deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo di ricorso che non colga la ragione assorbente valorizzata dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è apparente quando la sentenza esprime in modo comprensibile la ratio della decisione, indicando gli elementi su cui fonda il giudizio di fatto e di diritto.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta invalidità della clausola per asserita indeterminatezza del contenuto contrattuale.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità della commissione di massimo scoperto per asserita invalidità della pattuizione.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.

    Le regole di interpretazione del contratto non possono essere invocate in cassazione per ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale quando la censura mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    Richiamata in relazione all’adeguamento della capitalizzazione al criterio di simmetricità nei rapporti bancari.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se non attinge la ragione assorbente del rigetto, è inammissibile.
  • La motivazione è solo apparente quando manca del tutto l’esposizione intelligibile delle ragioni della decisione; non lo è quando il giudice esplicita gli elementi essenziali che sorreggono la qualificazione della clausola.
  • La contestazione sulla determinatezza di una clausola contrattuale, se basata sul contenuto concreto del contratto già accertato dal giudice di merito, non può essere trasformata in cassazione in una richiesta di rivalutazione del fatto o del testo negoziale.
  • Le regole di interpretazione del contratto possono essere denunciate in cassazione solo se si allega un effettivo errore di diritto nell’applicazione dei criteri ermeneutici, non quando si sollecita una diversa lettura del contratto.
  • Quando il giudice di merito fonda il rigetto anche su una ragione preliminare non censurata, il ricorso che attacchi soltanto una successiva affermazione è privo di pertinenza e non può condurre alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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