Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09200/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto in arbitrato una condanna della pubblica amministrazione a tenerla indenne dai danni asseritamente subiti per l'espansione delle scommesse clandestine, l'ingresso nel mercato di operatori stranieri e la mancata attivazione di alcune modalità di raccolta delle giocate. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione della parte pubblica, aveva dichiarato nullo il lodo arbitrale ritenendo che la controversia, coinvolgendo l'esercizio di poteri autoritativi, rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non fosse liberamente compromettibile in arbitri, con conseguente nullità del lodo per violazione delle regole di diritto ex art. 829, comma 4, n. 2, c.p.c. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con tre motivi, l'erroneità della sentenza d'appello in punto di giurisdizione, sostenendo che la lite avesse contenuto meramente patrimoniale e attinente alla fase esecutiva del rapporto concessorio, senza coinvolgimento di poteri autoritativi, e fosse quindi devoluta al giudice ordinario e arbitrabile; la Corte ha deciso sul terzo motivo, assorbendo gli altri due.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo fondato alla luce del precedente delle Sezioni Unite n. 23418/2020. Ha affermato che la controversia relativa alla domanda risarcitoria del concessionario per il dedotto mutamento delle condizioni economiche del rapporto concessorio e per la mancata attivazione di ulteriori sistemi di raccolta delle scommesse riguarda la fase di attuazione del rapporto, investe diritti soggettivi e l'inadempimento della parte pubblica alle obbligazioni convenzionali, non l'esercizio di poteri autoritativi. Per tale ragione la lite appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ed è compromettibile in arbitrato rituale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese; i primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 829, comma 4, n. 2, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per dichiarare la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto; la Cassazione non condivide tale impostazione perché la controversia era arbitrabile e devoluta al giudice ordinario.

  • art. 374, comma 1, ultimo inciso, c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di decidere il motivo di ricorso perché la questione era già stata esaminata dalle Sezioni Unite, rendendo applicabile la riserva prevista dalla norma.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. e al principio della ragione più liquida per giustificare una decisione della causa sulla questione di più agevole soluzione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 24 Cost. per giustificare l'applicazione del principio della ragione più liquida e l'esigenza di economia processuale.

  • art. 276 c.p.c.

    La Corte richiama la norma per contrapporre l'ordine logico delle questioni al criterio della ragione più liquida, privilegiando quest'ultimo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla fase di attuazione di un rapporto concessorio, se la domanda riguarda l'inadempimento della pubblica amministrazione alle obbligazioni nascenti dalla convenzione e ha contenuto meramente patrimoniale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • Una lite è compromettibile in arbitrato rituale quando ha ad oggetto diritti soggettivi e non coinvolge l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
  • La mancata attivazione di modalità operative previste o collegate a un rapporto concessorio può integrare, se del caso, una questione di inadempimento contrattuale e non una controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa.
  • Il principio della ragione più liquida consente di definire il ricorso sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, in funzione di economia e celerità processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneArbitrato
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.