Cassazione Civile, Ordinanza n. 09202/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
Una società già concessionaria per la raccolta di scommesse ippiche aveva ottenuto in arbitrato la condanna della P.A. concedente a tenerla indenne dai danni subiti per il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche del rapporto: espansione delle scommesse clandestine, ingresso nel mercato di operatori esteri e mancata attivazione di alcune modalità di raccolta delle giocate. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione delle amministrazioni, aveva però dichiarato la nullità del lodo arbitrale, ritenendo che la controversia coinvolgesse l'esercizio di poteri autoritativi e fosse quindi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente sottrazione alla libera compromettibilità in arbitri ai sensi dell'art. 829, comma 4, n. 2, c.p.c. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, l'erroneità di tale ricostruzione: in particolare, con il secondo motivo ha sostenuto che la lite aveva contenuto meramente patrimoniale, riguardava la fase di attuazione del rapporto concessorio e investiva l'inadempimento della P.A. alle obbligazioni convenzionali, sicché spettava al giudice ordinario ed era compromettibile in arbitrato rituale. Il primo motivo riguardava la procedibilità del ricorso, ma è stato poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha prima escluso l'improcedibilità del ricorso, ritenendo tempestivo il deposito alla luce della sospensione emergenziale dei termini e del computo corretto del termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha poi accolto il secondo motivo, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui le controversie relative al risarcimento del danno derivante al concessionario di scommesse ippiche dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche della convenzione e dalla mancata attivazione di determinate modalità di raccolta delle giocate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché concernono l'esecuzione di un rapporto concessorio di natura paritetica e l'inadempimento della P.A. concedente, non l'esercizio di poteri autoritativi. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, c.p.c.
il termine per il deposito del ricorso per cassazione va calcolato tenendo conto delle sospensioni straordinarie dei termini disposte dalla legislazione emergenziale; nel caso concreto il deposito è stato ritenuto tempestivo.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio, non condivisa dal collegio.
art. 134 disp. att. c.p.c.
il deposito del ricorso a mezzo posta è stato considerato valido ai fini del rispetto del termine di legge.
art. 829, comma 4, n. 2, c.p.c.
era stato invocato dalla corte territoriale per dichiarare la nullità del lodo per violazione di regole di diritto; la Cassazione ha ritenuto erronea l'applicazione di tale norma perché la controversia era compromettibile in arbitri.
art. 374, comma 1, ultimo inciso, c.p.c.
ha consentito lo scrutinio del motivo da parte della sezione semplice poiché la questione era già stata affrontata dalle Sezioni Unite.
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati a sostegno del criterio della ragione più liquida e dell'esigenza di economia e celerità processuale.
art. 276 c.p.c.
evocato per descrivere l'ordine logico delle questioni, superabile in applicazione della ragione più liquida.
Massime di principio
- Nelle controversie inerenti concessioni pubbliche di scommesse ippiche, quando la domanda riguarda il risarcimento del danno derivante dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche della convenzione e dall'inadempimento della P.A. alle obbligazioni del rapporto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non al giudice amministrativo, perché la lite attiene alla fase esecutiva di un rapporto di natura paritetica.
- Se la controversia ha ad oggetto diritti soggettivi derivanti da un rapporto concessorio ormai sviluppato sul piano patrimoniale e non coinvolge l'esercizio di poteri autoritativi, essa è compromettibile in arbitrato rituale e non è esclusa dalla libera disponibilità delle parti.
- In sede di ricorso per cassazione, il rispetto del termine di deposito di cui all'art. 369 c.p.c. deve essere valutato tenendo conto delle sospensioni straordinarie dei termini stabilite dalla normativa emergenziale, se applicabili al caso concreto.
- Il criterio della ragione più liquida consente di definire la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, quando ciò risponda a esigenze di economia processuale e celerità.
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