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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38120/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo agli anni 2001-2002 (mancata presentazione della dichiarazione per il 2002) che aveva determinato maggiori imponibili, imposte e sanzioni; la Curatela deduceva, tra l'altro, la decadenza dell'azione accertativa ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 (avviso emesso "ante tempus"), la non applicabilità del raddoppio dei termini per presunta notizia di reato e dell'ulteriore proroga biennale prevista dall'art. 10 L. n. 289/2002, nonché la mancata considerazione, nel ricalcolo del reddito, dei costi documentati dalla Curatela

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il controricorso per tardività e ha deciso sui quattro motivi del ricorso: il primo ed il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili; il terzo motivo è stato rigettato; il quarto motivo è stato accolto. In concreto la Corte ha confermato la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi del "raddoppio" dei termini (art. 43 d.P.R. 600/1973) anche senza prova della comunicazione della notizia di reato, e ha ritenuto applicabile la proroga biennale ex art. 10 L. n. 289/2002; invece ha censurato la CTR per avere omesso di esaminare la copiosa documentazione prodotta dalla Curatela in appello relativa ai costi sostenuti nel 2002, annullando in parte la sentenza e rinviando la causa al giudice di merito perché esamini liberamente detti documenti e decida sul riconoscimento dei costi e sulla regolazione delle spese di lite

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    raddoppio dei termini per l'accertamento

    La Corte conferma che il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale per reati tributari ma non richiede la prova dell'effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario; è sufficiente l'emersione di situazioni che impongano l'obbligo di denuncia (obbligo ex art. 331 c.p.p.)

  • art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000

    termine dilatorio di giorni sessanta per l'emanazione dell'avviso di accertamento

    L'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni rende illegittimo l'atto emesso "ante tempus" salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza; tuttavia il vizio non dipende dalla sola mancata enunciazione dell'urgenza nell'atto ma dall'effettiva assenza del requisito esonerativo, il quale può essere valutato dal giudice sulla base degli atti

  • art. 10 Legge n. 289/2002

    proroga biennale dei termini di accertamento per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9

    La proroga biennale opera sia quando il contribuente abbia scelto di non avvalersi delle disposizioni agevolative sia quando non ne avesse diritto; l'unico ostativo è l'effettivo utilizzo delle disposizioni di favore

  • art. 2, comma 44, Legge n. 350/2003

    termine per la presentazione della dichiarazione utile al condono (31 ottobre 2003)

    La Corte esclude che la mancata possibilità di accedere al condono per mancanza di dichiarazione impedisca l'operatività della proroga biennale dell'art. 10 L. n. 289/2002

  • art. 331 cod. proc. pen. (richiamo nel testo giurisprudenziale)

    obbligo di denuncia penale

    Il richiamo serve a definire il presupposto dell'obbligo di denuncia che giustifica il raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. 600/1973

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio sulla prova dell'avente causa: la Corte osserva che, quando l'Amministrazione deduce il raddoppio dei termini, il contribuente che contesta l'esistenza del presupposto (es. reato) deve allegare e dimostrare l'insussistenza degli elementi che ne giustificano l'obbligo di denuncia

  • art. 24 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiama oneri e formalità per introdurre eccezioni o domande nuove in corso di processo; la Corte ritiene inammissibili i motivi nuovi sollevati per la prima volta con memoria se non rispettano le condizioni dell'art. 24

  • art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

    Regime di introduzione di nuovi motivi in appello: la Corte rileva che motivi nuovi non tempestivamente dedotti in primo grado risultano inammissibili se non rispettano le previsioni

Massime di principio

  • L'inosservanza formale del termine dilatorio di 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento non è automaticamente decisiva: il giudice può verificare l'effettiva sussistenza di ragioni di urgenza anche se non espressamente indicate nell'atto; se tali ragioni esistono, l'atto può essere legittimo
  • Il 'raddoppio' dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/1973 richiede l'esistenza di elementi che impongono l'obbligo di denuncia per reati tributari, ma non la prova che la notitia criminis sia stata effettivamente comunicata entro il termine ordinario; chi contesta l'esistenza dei presupposti deve allegare elementi contrari
  • La proroga biennale prevista dall'art. 10 L. n. 289/2002 opera anche quando il contribuente non si è avvalso delle disposizioni agevolative (per scelta o perché non ne aveva diritto); è invece esclusa solo se il contribuente si è effettivamente avvalso delle disposizioni di favore
  • Motivi nuovi o eccezioni non dedotte tempestivamente nel primo grado (ad es. via memoria) possono essere dichiarati inammissibili: è necessario rispettare le regole di autosufficienza e le formalità processuali (art. 24 e art. 57 D.Lgs. 546/1992)
  • Se il contribuente produce nuova documentazione in appello (es. giustificativi di costi) il giudice di merito è tenuto a prenderla in considerazione e valutare liberamente la sua efficacia probatoria; l'omessa disamina di documentazione decisiva comporta annullamento con rinvio

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