Cassazione Civile, Sentenza n. 38122/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato i loro ricorsi per cassazione relativi ad avvisi di accertamento per l'anno 2006. Con la revocazione straordinaria lamentano un errore di fatto (art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.): a loro avviso la Corte di cassazione avrebbe ritenuto che la CTR avesse fondato il proprio giudizio sull'accordo del 13/11/2008 tra Ministero e associazione dei vettori, cioe' su un elemento posteriore all'anno d'imposta 2006, mentre secondo i ricorrenti dagli atti risulterebbe che quell'accordo fosse l'unico elemento su cui la CTR si sarebbe basata. Chiedono dunque che sia revocata l'ordinanza per errore di fatto derivante dagli atti di causa.
La decisione
La Suprema Corte dichiara il ricorso per revocazione inammissibile per violazione dei principi di autosufficienza e specificita'. La Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano riprodotto organicamente la motivazione delle sentenze della CTR né confutato con citazioni letterali la valutazione della Sez. 6-T. La Corte conferma che la CTR ha motivato l'accertamento sulla base dell'antieconomicita' dell'attivita' dell'impresa, utilizzando l'accordo del 2008 solo come parametro di riferimento per i prezzi di mercato e temperando l'accertamento riducendolo del 50% in ragione delle eccezioni dei contribuenti. Poiche' la revocazione mira in realta' a ottenere un nuovo giudizio piu' favorevole e non dimostra l'errore di fatto, il ricorso e' dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono condannati a rifondere le spese di giudizio (euro 2.300 oltre spese prenotate a debito) e al pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
menzionata nel ricorso e nella motivazione della CTR come fondamento dell'accertamento induttivo
La CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo ex art. 39(1)(d) quando l'attivita' risulta antieconomica; l'Amministrazione puo' rettificare costi e ricavi usando parametri di mercato anche se tali parametri sono elaborati successivamente all'anno d'imposta, purché costituiscano criterio di ricostruzione del reddito e il giudice tenga conto delle eccezioni del contribuente
codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4
invocato dai ricorrenti come fondamento della revocazione per errore di fatto
La norma consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti di causa, ma il rimedio richiede che il ricorrente riproduca e dimostri l'errore in modo autosufficiente e specifico; mere asserzioni non sono sufficienti
decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8‑bis
citato rispetto alla requisitoria depositata dal P.G.
Norma processuale richiamata per il deposito della requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in sede di udienza; rilevanza procedurale e non sostanziale
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
richiamato in relazione all'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato
Consente l'applicazione del doppio contributo unificato nei casi previsti; la Corte lo ha applicato ai ricorrenti in ragione dell'inammissibilita' del ricorso
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395(1)(4) c.p.c. richiede che il ricorrente esibisca in modo organico, autosufficiente e specifico gli atti o i documenti che dimostrino l'errore; affermazioni generiche o stralci non contestualizzati non sono sufficienti.
- Un giudice tributario puo' utilizzare parametri successivi all'anno d'imposta (es. accordi stipulati in data successiva) come criterio di ricostruzione dei ricavi se valutata l'antieconomicita' dell'attivita' e purché tali parametri siano impiegati come mero parametro di mercato e non come unico fondamento dell'accertamento.
- Se la CTR riduce l'accertamento (es. del 50%) alla luce delle eccezioni del contribuente, ne deriva che il giudice di merito ha tenuto conto della discrepanza temporale o di altri elementi attenuanti, e la mera presenza di un documento posteriore non implica automaticamente illegittimita'.
- Chi mira a ottenere una nuova valutazione nel merito tramite la revocazione (anziché provare un errore di fatto) e' destinato all'inammissibilita'; il rimedio non e' uno strumento per riformare il merito del precedente giudizio.
- Conseguenze processuali: l'inammissibilita' della revocazione puo' comportare condanna alle spese e l'applicazione del doppio contributo unificato; quindi valutare il profilo di rischio prima di proporre la revocazione.
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