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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38127/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava a Edison l'omesso pagamento dell'accisa e relative addizionali sull'energia elettrica erogata dal 2000 al 2003 a favore di Basell s.r.l., ritenendo Basell consumatore finale e quindi responsabilizzando Edison per le imposte non versate. Le questioni principali erano: a) decorrenza della prescrizione (se il termine quinquennale dovesse decorrere dalla data del consumo, dalla presentazione di una denuncia di attivazione o dalla scoperta dell'illecito), b) se la denuncia di attivazione presentata da Edison l'8 gennaio 2002 potesse far decorrere la prescrizione, c) individuazione del soggetto passivo (se Basell fosse effettivamente soggetto assimilato al produttore/fabbricante o consumatore finale) e riparto dell'onere della prova, d) obbligo del cedente di verificare la regolarità della qualifica/licenza fiscale del cessionario quando si applica il regime di sospensione dell'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo di ricorso (mentre il secondo e il quarto sono stati assorbiti) e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, rinviando la causa alla Corte di giustizia di secondo grado della stessa regione per un nuovo giudizio conforme ai principi espressi. In particolare, la Corte ha stabilito che: 1) ai fini della disciplina della prescrizione ex art. 57 TUA, il dies a quo può essere posticipato rispetto alla semplice omissione di pagamento solo quando vi siano 'comportamenti omissivi' idonei a occultare l'illecito (es. dichiarazioni false, alterazioni documentali/contabili) che impediscono la scoperta; i comportamenti meramente attivi o formali (come una denuncia di attivazione) non fanno automaticamente decorrere la prescrizione se contengono dichiarazioni non corrispondenti alla realtà e finalizzate a celare l'obbligo fiscale; 2) il riconoscimento della qualifica di soggetto produttore/assimilato richiede la verifica della titolarità formale (licenza/autorizzazione) e non può essere ricavato solo da indizi di pluralità di forniture; in ambito di regime di sospensione lo svincolo irregolare comporta l'esigibilità dell'accisa e grava sull'operatore che effettua lo svincolo l'onere di verificare la regolarità del cessionario.

Norme richiamate

  • art. 57, d.lgs. n. 504/1995 (TUA)

    "Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito."

    La norma prevede due possibili dies a quo (data del consumo o scoperta dell'illecito). La Corte chiarisce che lo spostamento al momento della scoperta è giustificato solo se vi sono comportamenti omissivi ulteriori rispetto all'omesso versamento, idonei a occultare l'illecito (p.es. dichiarazioni false, alterazioni documentali), non per meri comportamenti attivi o formali.

  • art. 55, d.lgs. n. 504/1995 (TUA)

    citato in relazione all'obbligo di presentare la dichiarazione annuale di consumo

    La dichiarazione annuale consente all'Amministrazione di verificare i consumi e liquidare l'imposta; l'assenza di tale dichiarazione è rilevante per il computo della prescrizione ma non esclude che comportamenti ulteriori di occultamento possano rendere la scoperta posteriore.

  • art. 53, d.lgs. n. 504/1995 (TUA)

    richiamato in tema di soggetti assimilati al fabbricante e requisiti per la qualifica

    La qualifica di soggetto assimilato al produttore non può essere desunta solo da elementi indiziari (es. acquisti da più fornitori): è necessario il possesso formale delle autorizzazioni/licenze previste dalla normativa per applicare correttamente il regime di sospensione.

  • art. 2, comma 5, d.lgs. n. 79/1999

    citato per la nozione di grossista venditore di energia elettrica

    Definisce il grossista venditore e giustifica l'applicazione a Edison delle disposizioni relative agli esercenti officine di produzione (obblighi di denuncia, cauzione, dichiarazione di consumo).

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    "Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo."

    Lo svincolo irregolare rende l'accisa esigibile; pertanto, se il cessionario non gode regolarmente del regime sospensivo (per mancanza di autorizzazione/licenza), il cedente è tenuto al pagamento dell'accisa.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione dell'accisa decorre dalla data del consumo salvo che vi siano comportamenti omissivi ulteriori (es. dichiarazioni false, occultamenti documentali) che hanno effettivamente impedito la conoscenza dell'illecito: in tal caso la prescrizione decorre dalla scoperta.
  • La mera presentazione di una denuncia di attivazione o di un atto formale non è automaticamente idonea a far decorrere la prescrizione se tale comunicazione contiene informazioni false o fuorvianti che ostacolano l'accertamento; una falsa comunicazione può costituire comportamento omissivo/idoneo a occultare l'illecito.
  • Per l'applicazione del regime di sospensione dell'imposta è determinante la regolarità formale del cessionario (licenza/autorizzazione): lo svincolo verso un soggetto privo dei requisiti rende l'accisa esigibile per il cedente.
  • Il cedente che opera svincoli in regime sospensivo ha l'onere di verificare la regolarità del cessionario (titolarità di licenza/autorizzazione); tuttavia l'Amministrazione deve comunque provare i fatti costitutivi della pretesa (es. che il cessionario era consumatore e che lo svincolo è stato irregolare).
  • Comportamenti del contribuente volti a celare la realtà (alterazioni documentali, dichiarazioni mendaci) possono giustificare l'apertura del termine di prescrizione al momento della scoperta e non alla data dell'operazione, ma ciò richiede che l'occlusione fosse tale da impedire l'accertamento senza specifiche indagini.

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