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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38121/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2001-2002 per presunte plusvalenze, IVA omessa e ricavi non contabilizzati; censure principali: decadenza dell'Amministrazione (termine di accertamento ex art.57 d.P.R. n.633/1972), illegittimità per inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni (art.12, comma 7, L. n.212/2000), contestazione dell'operatività del raddoppio dei termini e della proroga biennale ex art.10 L. n.289/2002, e omissione del riconoscimento di costi documentati prodotti in appello

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha rigettato il terzo motivo e ha accolto il quarto. In sintesi: le censure sulla decadenza e sull'applicazione dei termini (raddoppio/proroga) sono state ritenute infondate o tardive; invece la Corte ha rilevato che la CTR ha omesso di esaminare la copiosa documentazione sui costi depositata in appello, annullando la sentenza "in parte qua" e rinviando la causa al giudice di merito perché valuti liberamente i costi prodotti e regoli le spese processuali

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Il 'raddoppio dei termini' per l'IVA è una fattispecie normativa autonoma che incide sulla durata dell'accertamento 'ab origine'; il giudice tributario può valutare la sua operatività anche d'ufficio (iura novit curia) e può applicarlo anche se la notizia di reato è emersa dopo la scadenza del termine ordinario

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Analogamente all'art.57 per l'IVA, il raddoppio dei termini previsto per l'IRPEF costituisce disciplina autonoma dei termini di accertamento; la giurisprudenza consente l'operatività del raddoppio a fronte dell'obbligo di denuncia prevista dalla normativa penale, senza che sia necessario provare l'effettiva presentazione della denuncia

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni per l'emissione dell'avviso dopo accesso/ispezione/verifica tutela il contraddittorio; l'inosservanza determina in linea di principio l'illegittimità dell'atto 'ante tempus' salvo che ricorrano specifiche e dimostrate ragioni di urgenza: il vizio invalidante è l'assenza effettiva dell'urgenza, non la sola mancata enunciazione dei motivi nell'atto

  • art. 10 L. n. 289/2002

    La proroga biennale dei termini d'accertamento prevista dall'art.10 opera per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni di favore (artt.7-9), sia che essi abbiano scelto di non avvalersene sia che non potessero farlo: la norma tutela l'interesse dell'Amministrazione all'accertamento

  • artt. 7-9 L. n. 289/2002

    Disposizioni agevolative la cui effettiva avvalenza da parte del contribuente esclude l'applicabilità della proroga biennale; è l'effettivo utilizzo delle disposizioni che fa venir meno la proroga

  • art. 2, comma 44, L. n. 350/2003

    Fissa termini per l'accesso ad istituti di definizione (condono); tuttavia la mancata presentazione della dichiarazione nei termini previsti per il condono non impedisce di per sé l'applicazione della proroga biennale ex art.10 L. n.289/2002

  • D.Lgs. n. 546/1992 (artt. rilevanti: 1, 23, 24, 54, 57)

    Disciplina processuale tributaria: il giudice deve decidere sulle eccezioni tempestivamente proposte; le nuove domande o nuovi motivi introdotti tardivamente (ad es. solo in memoria per l'udienza) sono inammissibili salvo il rispetto delle formalità previste (art.24 e segg.)

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio della ripartizione dell'onere della prova: in materia di raddoppio dei termini il contribuente, se contesta l'applicabilità, deve allegare e dimostrare l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia; l'Amministrazione non è sempre tenuta a produrre prova di una denuncia già che la giurisprudenza ha ammesso l'operatività del raddoppio anche senza prova dell'effettiva denuncia

  • Corte costituzionale, sent. n. 247/2011

    Interpretazione costituzionale che ha chiarito che per l'operatività del raddoppio dei termini non è richiesta l'effettiva presentazione della denuncia; la sentenza ha valore interpretativo ma non 'erga omnes' obbligatorio, pur essendo giurisprudenzialmente richiamata

  • Corte di Giustizia UE, causa C-132/06 (17/07/2008)

    Ha affrontato la non definibilità in via agevolata di alcune pendenze relative a tributi armonizzati (IVA); comunque la Corte di cassazione ha ritenuto che tale previsione non incida sull'operatività della proroga biennale di cui all'art.10 L. n.289/2002

Massime di principio

  • Il giudice tributario può, in base al principio 'iura novit curia', verificare d'ufficio la sussistenza di istituti che incidono sui termini di accertamento (es. raddoppio) anche se non espressamente allegati dall'Amministrazione
  • Il 'raddoppio dei termini' disciplinato da legge non è una proroga di termini scaduti ma un diverso regime temporale applicabile 'ab origine'; la giurisprudenza ammette la sua operatività anche senza prova formale che la notizia di reato sia stata effettivamente comunicata al PM prima della scadenza
  • Il termine dilatorio di 60 giorni (art.12, comma 7, L. n.212/2000) garantisce il contraddittorio: l'assenza di motivazione nell'atto non invalida automaticamente l'atto se l'urgenza esiste ed è dimostrabile dalle risultanze, sul giudice grava l'accertamento concreto dell'urgenza
  • Le eccezioni e i nuovi motivi devono essere tempestivamente introdotti: motivi nuovi depositati solo in memoria per l'udienza sono in genere inammissibili, salvo il rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n.546/1992
  • Se una decisione di merito si fonda su più 'rationes decidendi' autonome, chi impugna deve censurare tutte le argomentazioni decisive perché la cassazione sia possibile; la mancata censura di una ratio sufficiente rende inefficace l'impugnazione sugli altri profili
  • Se la parte produce nuova documentazione in appello, il giudice d'appello è tenuto a considerarla e motivare sul suo valore probatorio: l'omessa valutazione di prove decisive comporta annullamento 'in parte qua' con rinvio
  • La proroga biennale ex art.10 L. n.289/2002 opera anche quando il contribuente non si avvale delle disposizioni agevolative, sia per scelta sia perché non ne ha diritto; è solo l'effettivo avvalersi delle disposizioni che ostacola la proroga

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