Cassazione Civile, Sentenza n. 38124/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Sez. 6-T della Corte di cassazione n. 14626/2020 che aveva respinto il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della società sulla deducibilità di spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche. L'Agenzia contestava che la Corte di cassazione, nell'ordinanza impugnata, avrebbe travisato il motivo di ricorso originario: non avendo messo in discussione la natura pubblicitaria delle spese, l'Amministrazione mirava invece a censurare l'estensione della presunzione di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002 anche all'inerenza (deducibilità) delle spese, ritenendo insussistente una presunzione assoluta di inerenza e chiedendo un ripensamento dell'orientamento giurisprudenziale consolidato
La decisione
Il giudice dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso per revocazione (errore percettivo lamentato dall'Agenzia) e assorbe il secondo motivo. In sostanza la Corte conferma che, alla luce della giurisprudenza consolidata e delle condizioni poste dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sussiste una "presunzione legale assoluta" circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione e, se ricorrono le condizioni previste dalla norma, detta presunzione si estende anche all'inerenza/deducibilità sino al limite di legge, rendendo insindacabile la deducibilità da parte dell'Amministrazione e del giudice. Per effetto del criterio della soccombenza l'Agenzia delle entrate è condannata a rifondere le spese del presente giudizio alla società, liquidate in euro 5.600,00 per compensi (oltre ulteriori somme indicate nel dispositivo non integralmente riportate nel testo qui disponibile)
Norme richiamate
art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
"presunzione legale assoluta"
La Corte ha ritenuto che la norma, purché ricorrano le condizioni previste (soggetto sponsorizzato compagine sportiva dilettantistica; rispetto del limite quantitativo; finalità promozionale; attività promozionale effettivamente svolta), determina una presunzione assoluta non solo circa la natura pubblicitaria delle spese ma anche circa la loro inerenza/deducibilità fino al limite di euro 200.000
art. 108, comma 2, TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Norma fiscale richiamata nel contesto del motivo di cassazione originario relativo alla deducibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente violazione nella misura in cui la presunzione di cui all'art. 90/2002 è stata applicata
art. 109, comma 5, TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Richiamata nel ricorso originario in combinato con altre norme fiscali; la Corte ha ritenuto di non accogliere la richiesta di riconsiderare l'orientamento giurisprudenziale relativo alla presunzione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (motivo per cassazione)
Criterio di impugnazione originario utilizzato dall'Agenzia nella cassazione per denunciare presunta violazione normativa; la questione è stata oggetto di esame ma non ha portato al mutamento dell'orientamento applicato
artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. (revocazione)
Norme processuali invocate per il rimedio di revocazione: il giudice ricorda la natura stretta del rimedio e che l'errore percettivo (travisamento) richiesto per la revocazione non è stato dimostrato dall'Agenzia
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge 137/2020 conv. L. 176/2020
Richiamato in relazione al deposito della requisitoria del Procuratore Generale; riferimento procedurale
Massime di principio
- Se le condizioni previste dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 sono satisfyte (soggetto sponsorizzato dilettantistico, rispetto del limite di spesa, finalità promozionale dello sponsor, attività promozionale effettivamente svolta), la giurisprudenza considera le spese come "pubblicitarie" e ne presume l'inerenza/deducibilità fino al limite stabilito, rendendo difficoltosa qualsiasi contestazione dell'Amministrazione basata sulla mancata inerenza
- Per mettere in discussione l'applicazione di una presunzione legale consolidata occorrono argomentazioni giuridiche e sistematiche solide; i tentativi di ottenere un "ripensamento" della Cassazione su orientamenti consolidati incontrano alta resistenza
- Il rimedio della revocazione per errore di fatto ha carattere restrittivo: bisogna dimostrare un vero e proprio travisamento percettivo dei fatti o degli atti processuali; non è sufficiente sostenere una diversa interpretazione giuridica
- Nelle impugnazioni fiscali l'Amministrazione che contesta la deducibilità di spese fondate su una presunzione normativa deve provare l'assenza delle condizioni legali oppure la loro mancata prova concreta, non semplicemente invocare l'antieconomicità o la sistematica diversa applicazione della norma
- Le spese processuali seguono il principio della soccombenza: chi perde la causa è di regola condannato a rifondere le spese all'avversario
- In fase di difesa è strategico documentare e provare puntualmente i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla norma agevolativa (prove della promozione, ammontare delle spese, attività svolta dal soggetto sponsorizzato, ecc.) per impedire che l'Amministrazione riesca a sindacare l'inerenza
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