Cassazione Civile, Ordinanza n. 04297/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, con cui l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito d’impresa e conseguenti maggiori imponibili ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali, fondandosi sull’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e sugli studi di settore. In appello la CTR del Molise aveva confermato il rigetto già pronunciato dalla CTP. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione di norme in tema di accertamento standardizzato e di valutazione probatoria, sostenendo che la CTR aveva trascurato il principio di non applicabilità degli studi di settore in presenza di uno scostamento marginale tra ricavi dichiarati e ricavi accertati, senza le gravi incongruenze richieste dalla disciplina; lamentava inoltre vizi di motivazione e di ultrapetizione/omessa pronuncia. Con il secondo motivo sosteneva che la sentenza avesse illegittimamente applicato uno studio di settore diverso da quello ritenuto congruo dal contribuente per la propria attività commerciale, richiamando varie disposizioni regolamentari e processuali. Successivamente, però, il contribuente ha rinunciato al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, assumendo di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (cd. rottamazione quater) e di avere pagato le rate previste.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi perché ha esaminato preliminarmente l’istanza di estinzione/rinuncia. Ha rilevato che la documentazione prodotta attestava la definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo, ma non consentiva di collegare con certezza tale definizione all’avviso di accertamento oggetto del giudizio. Per questo ha escluso i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo ai sensi della normativa invocata. Tuttavia, ha ritenuto che la rinuncia e la documentata adesione alla definizione agevolata fossero comunque indice inequivoco del venir meno dell’interesse del contribuente all’impugnazione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l’Agenzia delle Entrate non aveva depositato controricorso, e la Corte ha escluso altresì l’applicazione del raddoppio del contributo unificato perché l’inammissibilità era sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dell’accertamento del maggior reddito d’impresa impugnato dal contribuente
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di accertamento
art. 62-sexies, D.L. n. 331/1993
richiamato dal ricorrente in tema di studi di settore e accertamenti standardizzati
art. 2, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 570/1996
richiamato dal ricorrente tra le disposizioni regolate dal motivo di ricorso
richiamato dal ricorrente sotto il profilo della ripartizione dell’onere probatorio
richiamati dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove
richiamato per lamentare omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per difetto di motivazione della sentenza impugnata
richiamato per la motivazione della decisione
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per il contenuto della motivazione delle sentenze tributarie
artt. 1, 2 e 3, d.m. 11.02.2008
richiamati nel secondo motivo con riferimento allo studio di settore applicato
art. 10, commi 9 e 10, D.L. n. 201/2011
richiamato dal ricorrente in relazione allo studio di settore applicato
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
invocato dal ricorrente quale disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
considerato dalla Corte come norma rilevante per l’estinzione del giudizio in caso di definizione agevolata
richiamato quale norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
art. 1, comma 235, L. n. 197/2022
richiamato come disposizione sulla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
art. 1, comma 241, L. n. 197/2022
richiamato come disposizione sulla comunicazione delle somme dovute
art. 3-bis, comma 2, lett. c), D.L. n. 202/2024
richiamato in alternativa alla disciplina del 2022 per la documentazione della definizione agevolata
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per vizio motivazionale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato implicitamente con riferimento al raddoppio del contributo unificato, escluso dalla Corte
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
collegato dalla Corte al meccanismo del c.d. doppio contributo, non applicato per inammissibilità sopravvenuta
Massime di principio
- Quando il contribuente rinuncia al ricorso o aderisce a una definizione agevolata dei carichi, il giudice deve verificare in concreto se la documentazione prodotta consenta di riferire la definizione proprio al rapporto tributario oggetto del giudizio; in difetto, non può essere dichiarata l’estinzione del processo per quella specifica controversia.
- La mancata prova del collegamento tra la definizione agevolata e l’atto impugnato non consente l’estinzione del giudizio, ma la sopravvenuta cessazione dell’interesse all’impugnazione può determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per fatti successivi, come la perdita di interesse derivante da definizione agevolata o rinuncia, e non quando l’inammissibilità è originaria.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata presuppone la produzione della dichiarazione di adesione, della comunicazione dell’ammontare dovuto e della prova del versamento della prima o unica rata, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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