Cassazione Civile, Ordinanza n. 04186/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la costruzione di una casa di abitazione. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo corrispettivo; i committenti proponevano opposizione, deducendo contestazioni sul dovuto, sull’incidenza di vizi dell’opera, sulla pretesa penale per ritardo e chiedendo in via riconvenzionale la ripetizione di asseriti pagamenti indebitamente effettuati e il pagamento della penale per ritardo nella consegna. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, ma condannava comunque i committenti al pagamento di un credito residuo rideterminato, detratto il costo di eliminazione dei vizi; la Corte d’appello confermava. In cassazione i committenti deducevano: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la società opposta avesse chiesto solo il pagamento della somma ingiunta e non un diverso credito residuo calcolato sulle opere complessivamente eseguite; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e nullità della sentenza, assumendo che la società non avesse provato il valore e l’entità delle opere eseguite e che la consulenza tecnica fosse stata utilizzata illegittimamente per colmare tale lacuna; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione, lamentando che non si fosse dato adeguato rilievo ai risultati dell’accertamento tecnico preventivo, il quale aveva quantificato le opere di ripristino e il deprezzamento dell’immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può modificare la domanda entro il medesimo rapporto sostanziale e la società appaltatrice aveva legittimamente chiesto l’accertamento del valore di tutte le opere eseguite, così che il credito residuo andava calcolato sull’intero corrispettivo delle lavorazioni. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo poiché le doglianze investivano in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, precluse in cassazione, anche per la presenza di doppia conforme; ha inoltre osservato che non vi era violazione dell’art. 2697 c.c. né dell’art. 115 c.p.c., essendo stata ritenuta provata l’esecuzione delle opere sulla base di computi metrici, testimonianze e c.t.u. Ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che la censura mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio e che la Corte d’appello aveva motivato in modo congruo, evitando una duplicazione tra costi di ripristino e deprezzamento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto del presupposto per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la domanda dell’opposto in opposizione a decreto ingiuntivo può essere modulata sul medesimo rapporto sostanziale e sullo stesso bene della vita.
la violazione si configura solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non ricorre quando la consulenza tecnica è supportata da prova già acquisita.
non è violato quando il giudice ritiene che la parte onerata abbia assolto la prova; la censura sulla valutazione delle prove non integra di per sé violazione dell’onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
la violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma astratta, non la ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione non è ravvisabile quando la motivazione supera il minimo costituzionale ed è logicamente coerente.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
l’omesso esame non può riguardare un mero elemento istruttorio, come una relazione peritale, ma solo un fatto storico decisivo.
richiamato per qualificare i gravi vizi dell’opera edilizia emersi in corso di causa, con conseguente esclusione della decadenza dalla denuncia.
evocato come parametro per riconoscere all’opposto in opposizione a decreto ingiuntivo facoltà analoghe di modifica della domanda rispetto all’attore nel giudizio ordinario.
norma processuale richiamata per il deposito dell’ordinanza all’esito della camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
d.l. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in l. n. 134 del 2012
richiamato in relazione alla nuova formulazione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- In opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre una domanda diversa da quella posta a base del ricorso monitorio, purché resti nell’ambito della medesima vicenda sostanziale e dello stesso bene della vita, anche se l’opponente non abbia formulato domande riconvenzionali.
- Il petitum sostanziale deve essere individuato in relazione al bene della vita effettivamente perseguito e non alla sola formula letterale della domanda monitoria; ciò consente di ricondurre al medesimo credito il corrispettivo di tutte le prestazioni eseguite, al netto degli acconti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice sbaglia l’allocazione dell’onere probatorio, non quando valuta in modo non condiviso l’idoneità delle prove raccolte ad assolvere quell’onere.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste soltanto se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare il peso attribuito a computi metrici, testimonianze o consulenza tecnica.
- In presenza di doppia conforme, la censura di cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di cassazione, l’omesso esame di una relazione peritale rileva solo se si traduce nell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non quando si contesti il contenuto valutativo dell’elaborato tecnico.
- La liquidazione dei danni da vizi dell’opera non può determinare duplicazioni tra costi di ripristino e deprezzamento del bene, dovendosi evitare la sovrapposizione di voci risarcitorie eterogenee ma riferite al medesimo pregiudizio.
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