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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04196/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per tassa automobilistica dell’anno d’imposta 2009, di cui era venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo. I giudici di merito avevano rigettato la domanda e la CTR aveva confermato la decisione. In Cassazione il ricorrente ha censurato la statuizione sulle spese di lite, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992: secondo il ricorrente, la compensazione delle spese disposta dalla CTR con la formula secondo cui l’esame della causa si era limitato a un mero profilo processuale non sarebbe consentita, poiché dopo la modifica normativa del 2015 la compensazione sarebbe ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, insussistenti nel caso di specie. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha anche sostenuto l’esistenza di un giudicato implicito sulla impugnabilità dell’estratto di ruolo, che a suo dire avrebbe precluso la rivisitazione della questione e reso ammissibile il ricorso originario.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso originario del contribuente, senza esaminare il motivo relativo alle spese, perché a monte difettava l’interesse ad agire nei termini richiesti dalla disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e l’originario ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, nulla è stato disposto per le spese del giudizio di cassazione per la mancata costituzione dell’intimata, ed è stata disposta la condanna del ricorrente ex art. 96, quarto comma, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    "Le spese possono compensarsi tenuto conto che l’esame si è limitato ad un mero profilo processuale…"

    La Corte richiama la censura del ricorrente sulla compensazione delle spese, ma non la esamina nel merito perché assorbita dalla declaratoria di inammissibilità originaria del ricorso introduttivo.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile"

    La norma, come interpretata dalle Sezioni Unite, preclude l’impugnazione immediata dell’estratto di ruolo salvo specifici casi tassativi in cui dall’iscrizione a ruolo derivi un concreto pregiudizio tipizzato dalla legge; incide sui processi pendenti e conforma l’interesse ad agire.

  • d.l. n. 146 del 2021 convertito dalla L. n. 215 del 2021

    Ha introdotto, mediante modifica dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4-bis che disciplina l’impugnabilità del ruolo e dell’estratto di ruolo.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità, la dimostrazione dello specifico interesse ad agire può essere fornita mediante deposito documentale nei limiti consentiti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento di definizione accelerata e nella gestione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte utilizza questa disposizione per cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile l’originario ricorso.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    È richiamato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul giudicato implicito: il vizio processuale non dedotto nel grado successivo si converte in motivo di gravame e si consolida il giudicato interno.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Non è stata disposta la condanna alle spese per lite temeraria di questo comma per la mancata costituzione della parte intimata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento della somma dovuta ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo è un atto interno dell’amministrazione finanziaria e, di regola, non è autonomamente impugnabile: i vizi relativi alla pretesa devono essere fatti valere contro l’atto impositivo o esecutivo che ne recepisce il contenuto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Dopo l’introduzione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, l’interesse ad agire contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata è tutelabile immediatamente solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma; tale interesse è una condizione dell’azione dinamica, suscettibile di mutare fino alla decisione.
  • La disciplina sopravvenuta sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti e può essere fatta valere fino alla decisione, ma richiede che il ricorrente fornisca la prova del pregiudizio concreto previsto dalla legge.
  • Il giudicato implicito su una questione processuale non rilevata espressamente dal primo giudice richiede che la parte interessata proponga specifico motivo di impugnazione nel grado successivo; in difetto, la questione si consolida e non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità, salvo i casi espressamente sottratti a tale regola.
  • Quando manca la prova dello specifico interesse ad agire richiesto dalla legge per l’impugnazione del ruolo o dell’estratto di ruolo, il ricorso originario deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione che abbia erroneamente esaminato il merito o altro profilo accessorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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