Cassazione Civile, Ordinanza n. 04188/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva accolto l’appello della controparte. Nel ricorso essi hanno dichiarato che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 12 ottobre 2023 e notificata al loro difensore il 4 dicembre 2023, ma agli atti della Cassazione risultava depositata solo la copia autentica della sentenza, senza la relazione di notificazione. Il ricorso per cassazione era stato notificato il 1° febbraio 2024, quindi oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza. La Corte ha quindi esaminato preliminarmente la procedibilità del ricorso, rilevando che, essendo stata dichiarata la notificazione della sentenza, gravava sui ricorrenti l’onere di depositare la sentenza munita della relazione di notificazione; la mancanza di tale deposito comportava improcedibilità, non essendo sufficiente la sola copia autentica quando il ricorso sia stato proposto oltre il termine breve. I cinque motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dalla verifica preliminare di procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, entro il termine di legge, della copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, nonostante la stessa notificazione fosse stata dichiarata nel ricorso e il ricorso fosse stato proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione. Ha condannato i ricorrenti alle spese in favore del controricorrente, liquidandole in euro 3.200, oltre accessori, e ha applicato altresì le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna al pagamento di euro 3.000 in favore del controricorrente e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
comma 1; comma 2; ultimo comma
La proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere delegato non determina incompatibilità del componente del collegio; se il collegio decide conformemente alla proposta, si applicano anche le previsioni sanzionatorie richiamate dalla norma.
art. 51 c.p.c.
La Corte richiama le Sezioni Unite per affermare che il consigliere che ha formulato la proposta ex art. 380-bis non versa in incompatibilità ai fini della composizione del collegio.
art. 52 c.p.c.
Richiamato nel medesimo senso sull’assenza di incompatibilità del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione anticipata.
art. 325 c.p.c.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Quando il ricorrente dichiara la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare la copia della sentenza munita della relazione di notificazione; la sua omissione, se il ricorso è proposto oltre il termine breve, comporta improcedibilità.
art. 96 c.p.c.
Poiché il collegio ha definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis, trovano applicazione le condanne previste dai commi 3 e 4.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, su di lui grava l’onere di depositare la sentenza corredata della relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile quando sia decorso il termine breve di impugnazione.
- La sola produzione della copia autentica della sentenza non è sufficiente a evitare l’improcedibilità se dagli atti non risulta la relata di notificazione e il ricorso è stato proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione.
- La dichiarazione contenuta nel ricorso circa l’avvenuta notificazione della sentenza costituisce attestazione di un fatto processuale che vincola la parte alle conseguenze del termine breve e degli oneri di deposito correlati.
- La verifica della tempestività dell’impugnazione tutela un interesse pubblicistico al passaggio in giudicato della decisione e giustifica un adempimento formale non sproporzionato.
- La proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere relatore non comporta incompatibilità del medesimo giudice nella successiva composizione del collegio, perché non ha natura decisoria definitiva.
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